Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge né con pene che non siano da essa stabilite (25 Cost.).
Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato (25 Cost.).
Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali.
Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.
Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti.
Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti (77 Cost.) [1].
La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale. La legge penale italiana obbliga altresì tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano all’estero, ma limitatamente ai casi stabiliti dalla legge medesima (7-10; 17, 18 c.p. m. p.; 1080 cod. nav.) o dal diritto internazionale.
Agli effetti della legge penale, sono considerati cittadini italiani i cittadini delle colonie, i sudditi coloniali, gli appartenenti per origine o per elezione ai luoghi soggetti alla sovranità dello Stato e gli apolidi residenti nel territorio dello Stato.
Agli effetti della legge penale, è territorio dello Stato il territorio della Repubblica quello delle colonie e ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato. Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera.
Nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza della legge penale [2].
Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana.
Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l’azione o l’omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l’evento che è la conseguenza dell’azione od omissione.
E’ punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:
1) delitti contro la personalità dello Stato ;
2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;
3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano;
4) delitti commessi da pubblici ufficiali (c.p.357) a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni;
5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l’applicabilità della legge penale italiana .
Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel numero 1 dell’articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della Giustizia
Se si tratta di delitto punibile a querela della persona
offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela (c.p.120-127; 336-340 c.p.p.).
Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. E’ altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.
Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce (la pena di morte o) l’ergastolo (22), o la reclusione (23) non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato (42).
Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della Giustizia (c.p.128, 129; 342 c.p.p.) , ovvero a istanza (c.p.130; 341 c.p.p.) o a querela (c.p.120-126; 336-340 c.p.p.) della persona offesa.
Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della Giustizia, sempre che la estradizione (697-719 c.p.p.) di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto [3].
Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli artt. 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce (la pena di morte o) l’ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del Ministro della Giustizia (c.p.128, 129; 342 c.p.p.), ovvero istanza (c.p.130; 341 c.p.p.) o querela (c.p.120-126; 336-340 c.p.p.) della persona offesa.
Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero[4] o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della Giustizia (c.p.112, 128, 129), sempre che:
1) si trovi nel territorio dello Stato;
2) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena (di morte o) dell’ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;
3) l’estradizione (697-719 c.p.p.) di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene.
Nel caso indicato nell’art. 6, il cittadino o lo straniero è giudicato nello Stato, anche se sia stato giudicato all’estero (138, 201).
Nei casi indicati negli artt. 7, 8, 9 e 10, il cittadino o lo straniero, che sia stato giudicato all’estero, è giudicato nuovamente nello Stato, qualora il Ministro della Giustizia ne faccia richiesta (c.p.128; 342 c.p.p.).
Alla sentenza penale straniera pronunciata per un delitto può essere dato riconoscimento :
1) per stabilire la recidiva (c.p.99-101) o un altro effetto penale della condanna, ovvero per dichiarare l’abitualità (c.p.102-104) o la professionalità nel reato (c.p.105) o la tendenza a delinquere (c.p.108);
2) quando la condanna importerebbe, secondo la legge italiana, una pena accessoria (28-37) [5];
3) quando, secondo la legge italiana, si dovrebbe sottoporre la persona condannata o prosciolta, che si trova nel territorio dello Stato , a misure di sicurezza personali (c.p.201-2, 215);
4) quando la sentenza straniera porta condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno (c.p.185), ovvero deve, comunque esser fatta valere in giudizio nel territorio dello Stato agli effetti delle restituzioni o del risarcimento del danno o ad altri effetti civili.
Per farsi luogo al riconoscimento, la sentenza deve essere stata pronunciata dall’Autorità giudiziaria di uno Stato estero col quale esiste trattato di estradizione. Se questo non esiste, la sentenza estera può essere egualmente ammessa a riconoscimento nello Stato, qualora il Ministro della Giustizia ne faccia richiesta (c.p.128, 342 c.p.p.). Tale richiesta non occorre se viene fatta istanza per il riconoscimento agli effetti indicati nel n. 4.
L’estradizione (697-722 c.p.p.) è regolata dalla legge penale italiana, dalle convenzioni e dagli usi internazionali (10, 26 Cost.; 696 c.p.p.).
L’estradizione non è ammessa, se il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione, non è preveduto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera.
L’estradizione può essere conceduta od offerta, anche per reati non preveduti nelle convenzioni internazionali, purché queste non ne facciano espresso divieto.
Non è ammessa l’estradizione del cittadino, salvo che sia espressamente consentita nelle convenzioni internazionali (26 Cost.).
Quando la legge penale fa dipendere un effetto giuridico dal decorso del tempo, per il computo di questo si osserva il calendario comune.
Ogni qual volta la legge penale stabilisce un termine per il verificarsi di un effetto giuridico, il giorno della decorrenza non è computato nel termine.
Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito [6].
Le disposizioni di questo codice si applicano anche alle materie regolate da altre leggi penali, in quanto non sia da queste stabilito altrimenti.
Le pene principali stabilite per i delitti sono:
1) (la morte);
2) l’ergastolo (c.p.22) ;
3) la reclusione (c.p.23) ;
4) la multa (c.p.24).
Le pene principali stabilite per le contravvenzioni (5, 6 coord.) sono:
1) l’arresto (c.p.25) ;
2) l’ammenda (c.p.26).
Sotto la denominazione di pene detentive o restrittive della libertà personale la legge comprende: l’ergastolo, la reclusione e l’arresto[8].
Sotto la denominazione di pene pecuniarie la legge comprende: la multa e l’ammenda.
Le pene accessorie per i delitti sono:
1) l’interdizione dai pubblici uffici;
2) l’interdizione da una professione o da un’arte;
3) l’interdizione legale;
4) l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
5) l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
5-bis) l'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro;
6) la decadenza o la sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori.
Le pene accessorie per le contravvenzioni sono:
1) la sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte;
2) la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la pubblicazione della sentenza penale di condanna.
La legge penale determina gli altri casi in cui pene accessorie stabilite per i delitti sono comuni alle contravvenzioni.
Le pene principali sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna; quelle accessorie conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa (183 disp. att. c.p.p.) [10].
[omissis]
La pena dell’ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno[11].
Il condannato all’ergastolo può essere ammesso al lavoro all’aperto.
La pena della reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno.
Il condannato alla reclusione, che ha scontato almeno un anno della pena, può essere ammesso al lavoro all’aperto.
Sono applicabili alla pena della reclusione le disposizioni degli ultimi due capoversi dell’articolo precedente[12].
La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire 10.000 (€ 5,16), né superiore a 10 milioni (€ 5164,57) (c.p.133-bis).
Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da lire 10.000 (€ 5,16) a lire 4 milioni (€ 2065,83).
La pena dell’arresto si estende da cinque giorni a tre anni, ed è scontata in uno degli istituti a ciò destinati o in sezioni speciali degli stabilimenti di reclusione, con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno (64, 66, 78, 136).
Il condannato all’arresto può essere addetto a lavori anche diversi da quelli organizzati nell’istituto, avuto riguardo alle sue attitudini e alle sue precedenti occupazioni.
La pena dell’ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire quattromila (€ 2,07) né superiore a lire due milioni (€ 1032,91) (c.p.133 bis).
La legge determina i casi nei quali le pene pecuniarie sono fisse e quelli in cui sono proporzionali. Le pene pecuniarie proporzionali non hanno limite massimo.
L’interdizione dai pubblici uffici è perpetua o temporanea.
L’interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato:
1) del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico;
2) di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale o d’incaricato di pubblico servizio (358);
3) dell’ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura;
4) dei gradi e delle dignità accademiche dei titoli, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche;
5) degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico;
6) di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi, gradi o titoli e delle qualità, dignità e decorazioni indicati nei numeri precedenti;
7) della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualità, grado, titolo, dignità, decorazione e insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti.
L’interdizione temporanea priva il condannato della capacità di acquistare o di esercitare o di godere, durante l’interdizione, i predetti diritti, uffici, servizi, qualità, gradi, titoli e onorificenze.
Essa non può avere una durata inferiore a un anno, né superiore a cinque.
La legge determina i casi nei quali l’interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni di questi.
La condanna all’ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importano l’interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici; e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.
La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere importa l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.
L’interdizione da una professione o da un’arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante l’interdizione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per cui è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell’Autorità e importa la decadenza dal permesso o dall’abilitazione, autorizzazione, o licenza anzidetti.
L’interdizione da una professione o da un’arte non può avere una durata inferiore a un mese, né superiore a cinque anni (31, 139), salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge.
Ogni condanna per delitti commessi con l’abuso dei poteri, o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, o ad un pubblico servizio, o a taluno degli uffici indicati nel n. 3) dell’art. 28, ovvero con l’abuso di una professione, arte, industria, o di un commercio o mestiere, o con la violazione dei doveri a essi inerenti, importa la interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione, arte, industria, o dal commercio o mestiere.
Il condannato all’ergastolo è in stato di interdizione legale.
La condanna all’ergastolo importa anche la decadenza dalla potestà dei genitori (316 c.c.).
Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena, in stato di interdizione legale; la condanna produce altresì, durante la pena, la sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori, salvo che il giudice disponga altrimenti.
Alla interdizione legale si applicano, per ciò che concerne la disponibilità e l’amministrazione dei beni, nonché la rappresentanza negli atti ad esse relativi, le norme della legge civile sulla interdizione giudiziale.
L’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante l’interdizione, l’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell’imprenditore.
Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all’ufficio.
L’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.
Essa non può avere durata inferiore ad un anno né superiore a tre anni.
Ogni condanna per i delitti previsti dagli artt. 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640, n. 1) del secondo comma, 640-bis, 644, commessi in danno o in vantaggio di un’attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa importa l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 importa altresì l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica.
Le disposizioni dell’art. 29 e del secondo capoverso dell’art. 32 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo.
Le disposizioni dell’art. 31 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo, se la pena inflitta è inferiore a tre anni di reclusione, o se è inflitta soltanto una pena pecuniaria.
La legge determina i casi nei quali la condanna importa la decadenza dalla potestà dei genitori (c.c.541, 564, 569).
La condanna per delitti commessi con abuso della potestà dei genitori importa la sospensione dall’esercizio di essa per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta.
La decadenza dalla potestà dei genitori importa anche la privazione di ogni diritto che ai genitore spetti sui beni del figlio in forza della potestà di cui ai Titolo IX del Libro I del Codice Civile.
La sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori importa anche l’incapacità di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore spetti sui beni del figlio, in base alle norme del Titolo IX del Libro I del Codice Civile.
Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, quando sia concessa la sospensione condizionale della pena (163), gli atti del procedimento vengono trasmessi al tribunale dei minorenni, che assume i provvedimenti più opportuni nell’interesse dei minori.
La sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per i quali è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell’Autorità.
La sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte non può avere una durata inferiore a quindici giorni, né superiore a due anni.
Essa con consegue a ogni condanna per contravvenzione, che sia commessa con abuso della professione, arte, industria, o del commercio o mestiere, ovvero con violazione dei doveri ed essi inerenti, quando la pena inflitta non è inferiore a un anno d’arresto.
La sospensione dall’esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, l’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonché ogni altro ufficio con poteri di rappresentanza della persona giuridica o dell’imprenditore.
Essa non può avere una durata inferiore a quindici giorni né superiore a due anni (139) e consegue ad ogni condanna all’arresto per contravvenzioni commesse con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all’ufficio.
La sentenza di condanna (alla pena di morte o) all’ergastolo è pubblicata mediante affissione nel Comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l’ultima residenza.
La sentenza di condanna è inoltre pubblicata, per una sola volta, in uno o più giornali designati dai giudice (536 c.p.p.). La pubblicazione è fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la pubblicazione per intero; essa è eseguita d’ufficio e a spese del condannato.
La legge determina gli altri casi (165, 186, 347, 448, 475, 498, 501-bis, 518, 722, 727) nei quali la sentenza di condanna deve essere pubblicata. In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi precedenti.
Quando la legge stabilisce che la condanna importa una pena accessoria temporanea, e la durata di questa non è espressamente determinata, la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta, o che dovrebbe scontarsi, nel caso di conversione, per insolvibilità del condannato (136). Tuttavia, in nessun caso essa può oltrepassare il limite minimo e quello massimo stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria (79, 139).
Il condannato alla pena di morte é equiparato al condannato all’ergastolo, per quanto riguarda la sua condizione giuridica.
I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo Codice.
Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.
Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale e cagionarlo.
Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l’azione od omissione e l’evento.
Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando siano state da sole sufficienti a determinare l’evento. In tal caso, se l’azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita.
Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui.
Nessuno può essere punito per una azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l’ ha commessa con coscienza e volontà.
Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l’ ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge.
La legge determina i casi nei quali l’evento è posto altrimenti a carico dell’agente, come conseguenza della sua azione od omissione.
Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
Il delitto:
è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;
è preterintenzionale, o oltre l’intenzione, quando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente;
è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.
Quando, per la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l’evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto.
Non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore.
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto, mediante violenza fisica alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi.
In tal caso, del fatto commesso dalla persona costretta risponde l’autore della violenza.
L’errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità dell’agente. Nondimeno, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo .
L’errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilità per un reato diverso.
L’errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità, quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce il reato.
Le disposizioni dell’articolo precedente si applicano anche se l’errore sul fatto che costituisce il reato è determinato dall’altrui inganno; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l’ ha determinata a commetterlo.
Non è punibile chi commette un fatto non costituente reato nella supposizione erronea che esso costituisca reato.
La punibilità è altresì esclusa quando, per la inidoneità dell’azione o per la inesistenza dell’oggetto di essa, è impossibile l’evento dannoso pericoloso.
Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se concorrono nel fatto gli elementi costitutivi di un reato diverso, si applica la pena stabilita per il reato effettivamente commesso.
Nel caso indicato nel primo capoverso, il giudice può ordinare che l’imputato prosciolto sia sottoposto a misura di sicurezza.
Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne.
L’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità.
Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell’Autorità del reato risponde sempre il pubblico ufficiale (c.p.357) che ha dato l’ordine.
Risponde del reato altresì chi ha eseguito l’ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo.
Non è punibile chi esegue l’ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato su la legittimità dell’ordine.
Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.
Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non e punibile il pubblico ufficiale (c.p.357) che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all’Autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona.
La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza.
La legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l’uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica.
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo (55).
Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.
La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall’altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l’ ha costretta a commetterlo (611; 2045 c.c.).
Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.
Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l’azione non si compie o l’evento non si verifica (c.p.49 n.2).
Il colpevole di delitto tentato è punito: (con la reclusione da ventiquattro a trenta anni se dalla legge è stabilita per il delitto la pena di morte) ; con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l’ergastolo e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.
Se il colpevole volontariamente desiste dall’azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso.
Se volontariamente impedisce l’evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà.
Salva la responsabilità dell’autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo.
Nel caso di stampa non periodica, le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano all’editore, se l’autore della pubblicazione è ignoto o non imputabile, ovvero allo stampatore, se l’editore non è indicato o non è imputabile.
Le disposizioni dell’articolo precedente si applicano anche se non sono state osservate le prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica .
Se il reato commesso col mezzo della stampa è punibile a querela , istanza (c.p.130; 341 c.p.p.) o richiesta (c.p.127-129; 313-4; 342 c.p.p.), anche per la punibilità dei reati preveduti dai tre articoli precedenti è necessaria querela, istanza o richiesta.
La querela, la istanza o la richiesta presentata contro il direttore o vice-direttore responsabile, l’editore o lo stampatore ha effetto anche nei confronti dell’autore della pubblicazione per il reato da questo commesso (c.p.123, 129, 130).
Non si può procedere per i reati preveduti nei tre articoli precedenti se è necessaria una autorizzazione di procedimento (c.p.p.313, 343, 344 ) per il reato commesso dall’autore della pubblicazione, fino a quando l’autorizzazione non è concessa. Questa disposizione non si applica se l’autorizzazione è stabilita per le qualità o condizioni personali dell’autore della pubblicazione.
Le circostanze che attenuano (62, 62-bis, 114) o escludono la pena sono valutate a favore dell’agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti.
Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell’agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.
Se l’agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti o attenuanti, queste non sono valutate contro o a favore di lui.
Se l’agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.
Nel caso di errore sulla persona offesa da un reato, non sono poste a carico dell’agente le circostanze aggravanti, che riguardano le condizioni o qualità della persone offesa, o i rapporti tra offeso e colpevole.
Sono invece valutate a suo favore le circostanze attenuanti, erroneamente supposte, che concernono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano, se si tratta di circostanze che riguardano l’età o altre condizioni o qualità, fisiche o psichiche, della persona offesa.
Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali , le circostanze seguenti:
1) l’avere agito per motivi abietti o futili;
2) l’aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato;
3) l’avere nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell’evento;
4) l’avere adoperato sevizie, o l’aver agito con crudeltà verso le persone;
5) l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
6) l’avere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione (296 c.p.p.), spedito per un precedente reato;
7) l’avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;
8) l’avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;
9) l’avere commesso il fatto con abuso di poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto;
10) l’avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale (c.p.357) o una persona incaricata di un pubblico servizio (358), o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio;
11) l’avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d’opera, di coabitazione, o di ospitalità.
Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali (15, 68), le circostanze seguenti:
1) l’avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale;
2) l’avere reagito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui;
3) l’avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall’Autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale (c.p.102-104) o professionale (c.p.105), o delinquente per tendenza (c.p.108);
4) l’avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l’avere agito per conseguire o l’avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l’evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità;
5) l’essere concorso a determinare l’evento, insieme con l’azione o l’omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;
6) l’avere, prima del giudizio (492 c.p.p.), riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l’essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell’ultimo capoverso dell’art. 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato.
Il giudice, indipendentemente dalle circostanze prevedute nell’art. 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini della applicazione di questo Capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto art. 62.
Quando la legge dispone che la pena sia aumentata o diminuita entro limiti determinati, l’aumento o la diminuzione si opera sulla quantità di essa, che il giudice applicherebbe al colpevole, qualora non concorresse la circostanza che la fa aumentare o diminuire.
Se concorrono più circostanze aggravanti (66, 69), ovvero più circostanze attenuanti (67, 69), l’aumento o la diminuzione di pena si opera sulla quantità di essa risultante dall’aumento o dalla diminuzione precedente .
Quando per una circostanza la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o si tratta di circostanza ad effetto speciale, l’aumento o la diminuzione per le altre circostanze non opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta. Sono circostanze ed effetto speciale quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo .
Se concorrono più circostanze aggravanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave; ma il giudice può aumentarla (c.p.64).
Se concorrono più circostanze attenuanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena meno grave stabilita per le predette circostanze; ma il giudice può diminuirla (c.p.65).
Quando ricorre una circostanza aggravante, e l’aumento di pena non è determinato dalla legge, è aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso.
Nondimeno, la pena della reclusione da applicare per effetto dell’aumento non può superare gli anni trenta.
Quando ricorre una circostanza attenuante, e non è dalla legge determinata la diminuzione di pena, si osservano le norme seguenti:
1) (alla pena di morte è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni);
2) alla pena dell’ergastolo è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni;
3) le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo.
Se concorrono più circostanze aggravanti, la pena da applicare per effetto degli aumenti non può superare il triplo del massimo stabilito dalla legge per il reato, salvo che si tratti delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell’art. 63, né comunque eccedere:
1) gli anni trenta, se si tratta della reclusione
2) gli anni cinque, se si tratta dell’arresto;
3) e, rispettivamente, lire 20 milioni o 4 milioni, se si tratta della multa o dell’ammenda, ovvero, rispettivamente, lire 60 milioni o 12 milioni, se il giudice si avvale della facoltà di aumento indicata nel capoverso dell’art. 133-bis.
Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore:
1) (a quindici anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena di morte);
2) a dieci anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena dell’ergastolo.
Le altre pene sono diminuite. In tal caso, quando non si tratta delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell’art. 63, la pena non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto.
Salvo quanto è disposto nell’art. 15, quando una circostanza aggravante comprende in sé un’altra circostanza aggravante, ovvero una circostanza attenuante comprende in sé un’altra circostanza attenuante, è valutata a carico o a favore del colpevole soltanto la circostanza aggravante o la circostanza attenuante, la quale importa, rispettivamente, il maggiore aumento o la maggiore diminuzione di pena.
Se le circostanze aggravanti o attenuanti importano lo stesso aumento o la stessa diminuzione di pena, si applica un solo aumento o una sola diminuzione di pena.
Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non si tiene conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti.
Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tiene conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti.
Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.
Le disposizioni precedenti si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole (702) ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca quella ordinaria del reato.
Agli effetti della legge penale:
1) sono circostanze oggettive quelle che concernono la natura, la specie, i mezzi, l’oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell’azione, la gravità del danno o del pericolo, ovvero le condizioni o le qualità personali dell’offeso;
2) sono circostanze soggettive quelle che concernono la intensità del dolo o il grado della colpa, o le condizioni e le qualità personali del colpevole, o i rapporti fra il colpevole e l’offeso, ovvero che sono inerenti alla persona dei colpevole.
Le circostanze inerenti alla persona del colpevole riguardano la imputabilità (c.p.85-98) e la recidiva (c.p.99).
Quando, con una sola sentenza o con un solo decreto, si deve pronunciare condanna per più reati contro la stessa persona, si applicano le disposizioni degli articoli seguenti.
Al colpevole di più delitti, ciascuno dei quali importa la pena dell’ergastolo, si applica la detta pena con l’isolamento diurno da sei mesi a tre anni.
Nel caso di concorso di un delitto che importa la pena dell’ergastolo, con uno o più delitti che importano pene detentive temporanee per un tempo complessivo superiore a cinque anni, si applica la pena dell’ergastolo con l’isolamento diurno per un periodo di tempo da due a diciotto mesi (c.p.184).
L’ergastolano condannato all’isolamento diurno partecipa all’attività lavorativa.
Se più reati importano pene temporanee detentive della stessa specie, si applica una pena unica, per un tempo eguale alla durata complessiva delle pene che si dovrebbero infliggere per i singoli reati.
Quando concorrono più delitti, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, si applica l’ergastolo.
Le pene pecuniarie della stessa specie si applicano tutte per intero (c.p.76, 78).
Se più reati importano pene temporanee detentive di specie diversa, queste si applicano tutte distintamente e per intero (c.p.78).
La pena dell’arresto è eseguita per ultima.
Se più reati importano pene pecuniarie di specie diversa (18-2), queste si applicano tutte distintamente e per intero.
Nel caso che la pena pecuniaria non sia stata pagata per intero, la somma pagata, agli effetti della conversione (c.p.135, 136) viene detratta dall’ammontare della multa.
Salvo che la legge stabilisca altrimenti, le pene della stessa specie concorrenti a norma dell’art. 73 si considerano come pena unica per ogni effetto giuridico.
Le pene di specie diversa concorrenti a norma degli art. 74 e 75 si considerano egualmente, per ogni effetto giuridico, come pena unica della specie più grave. Nondimeno si considerano come pene distinte, agli effetti della loro esecuzione dell’applicazione delle misure di sicurezza (c.p.199, 240) e in ogni altro caso stabilito dalla legge.
Se una pena pecuniaria concorre con un’altra pena di specie diversa, le pene si considerano distinte per qualsiasi effetto giuridico.
Per determinare le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna, si ha riguardo ai singoli reati per i quali è pronunciata la condanna, e alle pene principali che, se non vi fosse concorso di reati, si dovrebbero infliggere per ciascuno di essi.
Se concorrono pene accessorie della stessa specie, queste si applicano tutte per intero (c.p.79, 80).
Nel caso di concorso di reati preveduto dall’art. 73 la pena da applicare a norma dello stesso articolo non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti, né comunque eccedere:
1) trenta anni per la reclusione;
2) sei anni per l’arresto;
3) lire 30 milioni per la multa e 6 milioni per l’ammenda, ovvero lire 125 milioni per la multa e 25 milioni per l’ammenda, se il giudice si vale della facoltà di aumento indicata nel capoverso dell’art. 133-bis.
Nel caso di concorso di reati preveduto dall’art. 74, la durata delle pene da applicare a norma dell’articolo stesso non può superare gli anni trenta. La parte della pena eccedente tale limite è detratta in ogni caso dall’arresto.
La durata massima delle pene accessorie temporanee non può superare, nel complesso, i limiti seguenti:
1) dieci anni, se si tratta della interdizione dai pubblici uffici (c.p.28) o dell’interdizione da una professione o da un’arte (c.p.30).
2) cinque anni, se si tratta della sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte (c.p.35).
Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui, dopo una sentenza o un decreto di condanna, si deve giudicare la stessa persona per un altro reato commesso anteriormente o posteriormente alla condanna medesima, ovvero quando contro la stessa persona si debbono eseguire più sentenze o più decreti di condanna (663 c.p.p.).
E’ punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge (c.p.589-2, 590; c.p.p. 297-3, 671).
Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche un tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge (c.p.p.533-2, 671; disp. att. c.p.p.186-188).
Nei casi preveduti da quest’articolo, la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti (73).
Quando, per errore nell’uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un’altra causa, è cagionata offesa a persona diversa da quella alla quale l’offesa era diretta, il colpevole risponde come se avesse commesso il reato in danno della persona che voleva offendere, salve, per quanto riguarda le circostanze aggravanti e attenuanti, le disposizioni dell’art. 60.
Qualora, oltre alla persona diversa, sia offesa anche quella alla quale l’offesa era diretta, il colpevole soggiace alla pena stabilita per il reato più grave, aumentata fino alla metà.
Fuori dai casi preveduti dall’articolo precedente, se, per errore nell’uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un’altra causa, si cagiona un evento diverso da quello voluto, il colpevole risponde, a titolo di colpa, dell’evento non voluto, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo (43).
Se il colpevole ha cagionato altresì l’evento voluto, si applicano le regole sul concorso dei reati (81, 586).
Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano quando la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per se stessi, reato (131, 170-2).
Qualora la legge, nella determinazione della pena per il reato complesso, si riferisca alle pene stabilite per i singoli reati che lo costituiscono (301), non possono essere superati i limiti massimi indicati negli artt. 78 e 79 (131, 170).
Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile (c.p.87).
E’ imputabile chi ha la capacità d’intendere e di volere.
Se taluno mette altri nello stato d’incapacità d’intendere o di volere, al fine di fargli commettere un reato, del reato commesso dalla persona resa incapace risponde chi ha cagionato lo stato d’incapacità (c.p.111, 613).
La disposizione della prima parte dell’art. 85 non si applica a chi si è messo in stato d’incapacità d’intendere o di volere al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa.
Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità d’intendere o di volere (c.p.222).
Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d’intendere o di volere, risponde del reato commesso; ma la pena è diminuita (c.p.219).
Gli stati emotivi o passionali non escludono né diminuiscono l’imputabilità.
Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto non aveva la capacità d’intendere o di volere, a cagione di piena ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore.
Se l’ubriachezza non era piena, ma era tuttavia tale da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d’intendere o di volere, la pena è diminuita.
L’ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude né diminuisce la imputabilità.
Se l’ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la pena è aumentata (c.p.87).
Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche quando il fatto è stato commesso sotto l’azione di sostanze stupefacenti.
Quando il reato è commesso in stato di ubriachezza, e questa è abituale, la pena è aumentata (c.p.221, 234, 688-3).
Agli effetti della legge penale, è considerato ubriaco abituale chi è dedito all’uso di bevande alcooliche e in stato frequente di ubriachezza.
L’aggravamento di pena stabilito nella prima parte di questo articolo si applica anche quando il reato è commesso sotto l’azione di sostanze stupefacenti da chi è dedito all’uso di tali sostanze (c.p.221).
Per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool ovvero da sostanze stupefacenti si applicano le disposizioni contenute negli artt. 88 e 89.
Non è imputabile il sordomuto che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, per causa della sua infermità, la capacità d’intendere o di volere (c.p.222).
Se la capacità d’intendere o di volere era grandemente scemata, ma non esclusa, la pena è diminuita (c.p.219).
Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni (c.p.222-4, 224).
E’ imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d’intendere e di volere, ma la pena è diminuita (c.p.222-4, 223-227).
Quando la pena detentiva inflitta è inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie. Se si tratta di pena più grave, la condanna importa soltanto l’interdizione dai pubblici uffici (c.p.28) per una durata non superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori.
Chi, dopo essere stato condannato per un reato, ne commette un altro, può essere sottoposto a un aumento fino ad un sesto della pena da infliggere per il nuovo reato.
La pena può essere aumentata fino ad un terzo:
1) se il nuovo reato è della stessa indole (c.p.101);
2) se il nuovo reato è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;
3) se il nuovo reato è stato commesso durante o dopo l’esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all’esecuzione della pena.
Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate nei numeri precedenti, l’aumento di pena può essere fino alla metà.
Se il recidivo commette un altro reato, l’aumento della pena, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, può essere fino alla metà e, nei casi preveduti dai nn. 1) e 2) del primo capoverso, può essere fino a due terzi; nel caso preveduto dal n. 3) dello stesso capoverso può essere da un terzo ai due terzi.
In nessun caso l’aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo reato.
Abrogato
Agli effetti della legge penale (c.p.102, 104, 167, 172, 177), sono considerati reati della stessa indole non soltanto quelli che violano una stessa disposizione di legge, ma anche quelli che, pure essendo preveduti da disposizioni diverse di questo Codice ovvero da leggi diverse, nondimeno, per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li determinarono, presentano, nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni.
E’ dichiarato delinquente abituale chi, dopo essere stato condannato alla reclusione in misura superiore complessivamente a cinque anni per tre delitti non colposi, della stessa indole (c.p.101), commessi entro dieci anni, e non contestualmente, riporta un’altra condanna per un delitto, non colposo, della stessa indole, e commesso entro i dieci anni successivi all’ultimo dei delitti precedenti.
Nei dieci anni indicati nella disposizione precedente non si computa il tempo in cui il condannato ha scontato pene detentive o è stato sottoposto a misure di sicurezza detentive (c.p.215).
Fuori del caso indicato nell’articolo precedente, la dichiarazione di abitualità nel delitto è pronunciata anche contro chi, dopo essere stato condannato per due delitti non colposi, riporta un’altra condanna per delitto non colposo, se il giudice, tenuto conto della specie e gravità dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate nel capoverso dell’art. 133, ritiene che il colpevole sia dedito al delitto.
Chi, dopo essere stato condannato alla pena dell’arresto per tre contravvenzioni della stessa indole (c.p.101), riporta condanna per un’altra contravvenzione, anche della stessa indole, è dichiarato contravventore abituale, se il giudice, tenuto conto della specie e gravità dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate nel capoverso dell’art. 133, ritiene che il colpevole sia dedito al reato.
Chi, trovandosi nelle condizioni richieste per la dichiarazione di abitualità (c.p.102-104), riporta condanna per un altro reato, è dichiarato delinquente o contravventore professionale, qualora, avuto riguardo alla natura dei reati, alla condotta e al genere di vita del colpevole e alle altre circostanze indicate nel capoverso dell’art. 133, debba ritenersi che egli viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato.
Agli effetti della recidiva (99) e della dichiarazione di abitualità (c.p.102-104) o di professionalità (105) nel reato, si tiene conto altresì delle condanne per le quali è intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena (c.p.151-177).
Tale disposizione non si applica quando la causa estingue anche gli effetti penali (c.p.178, 556-3; 445-2 c.p.p.).
Le disposizioni relative alla dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato si applicano anche se, per i vari reati, è pronunciata condanna con una sola sentenza.
E’ dichiarato delinquente per tendenza chi, sebbene non recidivo o delinquente abituale o professionale, commette un delitto non colposo, contro la vita o l’incolumità individuale, anche non preveduto dal Capo I del Titolo XII del Libro II di questo Codice, il quale, per sé e unitamente alle circostanze indicate nel capoverso dell’art. 133, riveli una speciale inclinazione al delitto, che trovi sua causa nell’indole particolarmente malvagia del colpevole.
La disposizione di questo articolo non si applica se la inclinazione al delitto è originata dall’infermità preveduta dagli artt. 88 e 89.
Oltre gli aumenti di pena stabiliti per la recidiva (c.p.99) e i particolari effetti indicati da altre disposizioni di legge (c.p.62 n. 3), 151, 162-bis, 164, 179-3), la dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato o di tendenza a delinquere importa l’applicazione di misure di sicurezza (c.p.216, 226, 230).
La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato può essere pronunciata in ogni tempo, anche dopo la esecuzione della pena; ma se è pronunciata dopo la sentenza di condanna, non si tiene conto della successiva condotta del colpevole e rimane ferma la pena inflitta.
La dichiarazione di tendenza a delinquere non può essere pronunciata che con la sentenza di condanna.
La dichiarazione di abitualità e professionalità nel reato e quella di tendenza a delinquere si estinguono per effetto della riabilitazione (c.p.178-181).
Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.
Chi ha determinato a commettere un reato una persona non imputabile (c.p.86, 88, 91-1, 96 n.1, 97), ovvero non punibile a cagione di una condizione o qualità personale (46, 48), risponde del reato da questa commesso; e la pena è aumentata. Se si tratta di delitti per i quali è previsto l’arresto in flagranza (c.p.p.380, 381), la pena è aumentata da un terzo alla metà.
Se chi ha determinato altri a commettere il reato ne è il genitore esercente la potestà la pena è aumentata fino alla metà o se si tratta di delitti per i quali è previsto l’arresto in flagranza, da un terzo a due terzi.
La pena da infliggere per il reato commesso è aumentata:
1) se il numero delle persone che sono concorse nel reato, è di cinque o più, salvo che la legge disponga altrimenti;
2) per chi, anche fuori dei casi preveduti dai due numeri seguenti, ha promosso od organizzato la cooperazione nel reato, ovvero diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo;
3) per chi, nell’esercizio della sua autorità, direzione o vigilanza, ha determinato a commettere il reato persone ad esso soggette;
4) per chi, fuori del caso preveduto dall’art. 111, ha determinato a commettere il reato un minore di anni diciotto o una persona in stato di infermità o di deficienza psichica, ovvero si è comunque avvalso degli stessi nella commissione di un delitto per il quale è previsto l’arresto in flagranza (c.p.p.380, 381).
La pena è aumentata fino alla metà per chi si è avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o qualità personale (111), nella commissione di un delitto per il quale è previsto l’arresto in flagranza.
Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di altri nella commissione del delitto ne è il genitore esercente la potestà, nel caso previsto dal numero 4 del primo comma la pena è aumentata fino a alla metà e in quello previsto dal secondo comma la pena è aumentata fino a due terzi.
Gli aggravamenti di pena stabiliti nei nn. 1), 2) e 3) di questo articolo si applicano anche se taluno dei partecipi al fatto non è imputabile o non è punibile.
Nel delitto colposo (c.p.43), quando l’evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso.
La pena è aumentata per chi ha determinato altri a cooperare nel delitto, quando concorrono le condizioni stabilite nell’art. 111 e nei nn. 3) e 4) dell’art. 112.
Il giudice, qualora ritenga che l’opera prestata da taluna delle persone che sono concorse nel reato a norma degli artt. 110 e 113 abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell’esecuzione del reato, può diminuire la pena (c.p.65).
Tale disposizione non si applica nei casi indicati nell’art. 112.
La pena può altresì essere diminuita per chi è stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato, quando concorrono le condizioni stabilite nei nn. 3) e 4) del primo comma e nel terzo comma dell’art. 112.
Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il solo fatto dell’accordo.
Nondimeno, nel caso di accordo per commettere un delitto, il giudice può applicare una misura di sicurezza (c.p.229).
Le stesse disposizioni si applicano nel caso di istigazione a commettere un reato , se la istigazione è stata accolta, ma il reato non è stato commesso.
Qualora la istigazione non sia stata accolta, e si sia trattato d’istigazione a un delitto, l’istigatore può essere sottoposto a misura di sicurezza (c.p.229).
Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l’evento è conseguenza della sua azione od omissione.
Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita (c.p.65) riguardo a chi volle il reato meno grave.
Se, per le condizioni o le qualità personali del colpevole, o per i rapporti fra il colpevole e l’offeso, muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi, anche gli altri rispondono dello stesso reato. Nondimeno, se questo è più grave, il giudice può, rispetto a coloro per i quali non sussistono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti, diminuire la pena.
Le circostanze che aggravano o diminuiscono le pene concernenti i motivi a delinquere, l’intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono.
Le circostanze soggettive (c.p.70) le quali escludono la pena per taluno di coloro che sono concorsi nel reato hanno effetto soltanto riguardo alla persona a cui si riferiscono.
Le circostanze oggettive che escludono la pena hanno effetto per tutti coloro che sono concorsi nel reato.
Ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d’ufficio o dietro richiesta (c.p.127, 128) o istanza (c.p.130) ha diritto di querela (c.p.p.336-340).
Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione d’infermità di mente, il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore.
I minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati, possono esercitare il diritto di querela, e possono altresì, in loro vece, esercitarlo il genitore ovvero il tutore o il curatore, nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita, del minore o dell’inabilitato.
Se la persona offesa è minore degli anni quattordici o inferma di mente, e non v’è chi ne abbia la rappresentanza, ovvero chi l’esercita si trovi con la persona medesima in conflitto di interessi, il diritto di querela è esercitato da un curatore speciale.
Il reato commesso in danno di più persone è punibile anche se la querela è proposta da una soltanto di esse.
La querela si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato.
Salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto di querela non può essere esercitato, decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato.
Il diritto di querela non può essere esercitato se vi è stata rinuncia espressa o tacita da parte di colui al quale ne spetta l’esercizio.
Vi è rinuncia tacita, quando chi ha facoltà di proporre querela ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di querelarsi.
La rinuncia si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato.
La rinuncia alla facoltà di esercitare il diritto di querela, fatta dal genitore o dal tutore o dal curatore, non priva il minore, che ha compiuto gli anni quattordici, o l’inabilitato, del diritto di proporre querela.
Il diritto di querela si estingue con la morte della persona offesa (c.p.543, 597).
Se la querela è stata già proposta, la morte della persona offesa non estingue il reato.
Salvo quanto è disposto nel Titolo I del Libro II di questo Codice, qualora un delitto punibile a querela della persona offesa sia commesso in danno del Presidente della Repubblica, alla querela è sostituita la richiesta (c.p.p.342) del Ministro per la Giustizia.
Quando la punibilità di un reato dipende dalla richiesta dell’Autorità (c.p. 8-11, 127, 313) , la richiesta non può essere più proposta, decorsi tre mesi dal giorno in cui l’Autorità ha avuto notizia del fatto che costituisce il reato.
Quando la punibilità di un reato commesso all’estero (4) dipende dalla presenza del colpevole nel territorio dello Stato (9, 10), la richiesta non può essere più proposta, decorsi tre anni dal giorno in cui il colpevole si trova nel territorio dello Stato.
La richiesta dell’Autorità è irrevocabile.
Le disposizioni degli artt. 122 e 123 si applicano anche alla richiesta.
Quando la punibilità del reato dipende dall’istanza della persona offesa (9, 10), l’istanza (341 c.p.p.) è regolata dalle disposizioni relative alla richiesta (c.p.128, 129). Nondimeno, per quanto riguarda la capacità e la rappresentanza della persona offesa, si applicano le disposizioni relative alla querela (c.p.120, 121; c.p.p.338, 341).
Nei casi preveduti dall’art. 84, per il reato complesso si procede sempre di ufficio, se per taluno dei reati, che ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti, si deve procedere di ufficio.
Nei limiti fissati dalla legge, il giudice applica la pena discrezionalmente; esso deve indicare i motivi che giustificano l’uso di tale potere discrezionale.
Nell’aumento o nella diminuzione della pena non si possono oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena (c.p. 23-26), salvo i casi espressamente determinati dalla legge (c.p.64-67, 73, 78, 133-bis).
Nell’esercizio del potere discrezionale indicato nell’articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta:
1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell’azione;
2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;
3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.
Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta:
1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;
2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;
3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;
4) dalle condizioni di vita individuale familiare e sociale del reo.
Nella determinazione dell’ammontare della multa o dell’ammenda il giudice deve tenere conto, oltre che dei criteri indicati dall’articolo precedente, anche delle condizioni economiche del reo.
Il giudice può aumentare (66, 78) la multa o l’ammenda stabilite dalla legge sino al triplo o diminuirle sino ad un terzo quando, per le condizioni economiche del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa.
Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, può disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che la multa o l’ammenda venga pagata in rate mensili da tre a trenta. Ciascuna rata tuttavia non può essere inferiore a lire 30.000 (€ 15,49).
In ogni momento il condannato può estinguere la pena mediante un unico pagamento.
Le pene temporanee si applicano a giorni, a mesi e ad anni (c.p.14).
Nelle condanne a pene temporanee non si tiene conto delle frazioni di giorno, e, in quelle a pene pecuniarie, delle frazioni di lire.
Quando, per qualsiasi effetto giuridico (c.p.137, 163), si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando 75.000 lire (€ 38,73), o frazione di 75.000 lire (€ 38,73), di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva.
Le pene della multa e dell’ammenda, non eseguite per insolvibilità del condannato, si convertono a norma di legge.
La carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile (c.p.p.648) si detrae dalla durata complessiva della pena temporanea detentiva o dall’ammontare della pena pecuniaria (c.p.p. 657).
La custodia cautelare è considerata, agli effetti della detrazione, come reclusione od arresto.
Quando il giudizio seguito all’estero è rinnovato nello Stato (c.p.11), la pena scontata all’estero è sempre computata, tenendo conto della specie di essa; e, se vi è stata all’estero custodia cautelare, si applicano le disposizioni dell’articolo precedente.
Nel computo delle pene accessorie temporanee (c.p.p. 662) non si tiene conto del tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva, o è sottoposto a misura di sicurezza detentiva, né del tempo in cui egli si è sottratto volontariamente alla esecuzione della pena o della misura di sicurezza.
Abrogato
Il giudice, durante l’istruzione, nei procedimenti per i reati per i quali, in caso di condanna, può essere applicata una pena accessoria, può disporne in via provvisoria l’applicazione quando sussistano specificate, inderogabili esigenze istruttorie, o sia necessario impedire che il reato venga portato a conseguenze ulteriori.
L’interdizione dai pubblici uffici può essere applicata provvisoriamente solo nei procedimenti per reati commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o ad un pubblico servizio o a taluno degli uffici indicati nel numero 3 del capoverso dell’articolo 28.
La sospensione provvisoria non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare.
La pena accessoria provvisoriamente applicata non può avere durata superiore alla metà della durata massima prevista dalla legge ed è computata nella durata della pena accessoria conseguente alla condanna.
Abrogato
I condannati
indicati nel numero 2) sono sottoposti, qualora occorra, anche a un regime di
cura. Se concorrono in uno stesso condannato condizioni personali diverse, il
giudice stabilisce in quale degli stabilimenti speciali debba scontarsi la
pena. La pena dell’arresto si sconta, dalle suindicate categorie di condannati
e dai contravventori abituali o professionali, in sezioni speciali degli
stabilimenti destinati alla esecuzione della pena predetta. Le donne scontano
la pena detentiva in stabilimenti distinti da quelli destinati agli uomini.
Abrogato
I minori scontano, fino al compimento degli anni 18, le pene detentive in stabilimenti separati da quelli destinati agli adulti, ovvero in sezioni separate di tali stabilimenti; ed è loro impartita, durante le ore non destinate al lavoro, un’istruzione diretta soprattutto alla rieducazione morale. Possono essere ammessi ai lavori all’aperto, anche prima del termine stabilito nel primo capoverso dell’articolo 23. Essi sono assegnati a stabilimenti speciali, nei casi indicati nei numeri 1 e 2 dell’articolo precedente. Quando hanno compiuto gli anni 18, e la pena da scontare è superiore a tre anni, essi sono trasferiti negli stabilimenti destinati agli adulti.
Abrogato
In ogni stabilimento penitenziario, ordinario o speciale,
si tiene conto, nella ripartizione dei condannati, della recidiva, e
dell’indole del reato.
Abrogato
L’esecuzione delle pene detentive è vigilata dal giudice.
Egli delibera circa l’ammissione al lavoro all’aperto e da parere
sull’ammissione alla liberazione condizionale.
Negli stabilimenti penitenziari, ai condannati è corrisposta una remunerazione per il lavoro prestato.
Sulla remunerazione, salvo che l’adempimento delle obbligazioni sia altrimenti eseguito, sono prelevate nel seguente ordine:
1) le somme dovute a titolo di risarcimento del danno (c.p.185);
2) le spese che lo Stato sostiene per il mantenimento del condannato (c.p.188; c.p.p. 691);
3) le somme dovute a titolo di rimborso delle spese del procedimento.
In ogni caso, deve essere riservata a favore del condannato una quota pari [a un terzo] [21] della remunerazione, a titolo di peculio. Tale quota non è soggetta a pignoramento o a sequestro.
L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita:
1) se deve aver luogo nei confronti di donna incinta;
2) se deve aver luogo nei confronti di madre di infante di età inferiore ad anni uno;
3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.
Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) del primo comma il differimento non opera o, se concesso, è revocato se la gravidanza si interrompe, se la madre è dichiarata decaduta dalla potestà sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muore, viene abbandonato ovvero affidato ad altri, sempreché l'interruzione di gravidanza o il parto siano avvenuti da oltre due mesi.
L’esecuzione di una pena può essere differita (c.p.p. 684):
1) se è presentata domanda di grazia (c.p.174), e l’esecuzione della pena non deve essere differita a norma dell’articolo precedente;
2) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica;
3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni.
Nel caso indicato nel n. 1), l’esecuzione della pena non può essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile (c.p.p. 648), anche se la domanda di grazia è successivamente rinnovata.
Nel caso indicato nel numero 3) del primo comma il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla potestà sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muoia, venga abbandonato ovvero affidato ad altri che alla madre.
Il provvedimento di cui al primo comma non può essere adottato o, se adottato, è revocato se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti.
Se, prima dell’esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale o durante l’esecuzione, sopravviene al condannato una infermità psichica, il giudice qualora ritenga che l’infermità sia tale da impedire l’esecuzione della pena, ordina che questa sia differita o sospesa e che il condannato sia ricoverato in un ospedale psichiatrico giudiziario, ovvero in una casa di cura e di custodia. Il giudice può disporre che il condannato, invece che in un ospedale psichiatrico giudiziario, sia ricoverato in un ospedale psichiatrico comune se la pena inflittagli sia inferiore a tre anni di reclusione o di arresto, e non si tratti di delinquente o contravventore abituale (c.p.102-104), o professionale (c.p.105), o di delinquente per tendenza (108).
[La disposizione precedente si applica anche nel caso in cui, per infermità psichica sopravvenuta, il condannato alla pena di morte deve essere ricoverato in un manicomio giudiziario] [24].
Il provvedimento di ricovero è revocato e il condannato è sottoposto all’esecuzione della pena, quando sono venute meno le ragioni che hanno determinato tale provvedimento.
Abrogato
Presso ciascun tribunale è costituito un Consiglio di patronato, al quale sono conferite le attribuzioni seguenti: 1) prestare assistenza ai liberati dal carcere, agevolandoli, se occorre, nel trovare stabile lavoro; 2) prestare assistenza alle famiglie di coloro che sono detenuti, con ogni forma di soccorso e, eccezionalmente, con sussidi in denaro. Alle spese necessarie per l’opera di assistenza dei Consigli di patronato provvede la Cassa delle Ammende.
La morte del reo, avvenuta prima della condanna, estingue il reato.
L’amnistia estingue il reato, e, se vi è stata condanna, fa cessare l’esecuzione della condanna e le pene accessorie.
Nel concorso di più reati, l’amnistia si applica ai singoli reati per i quali è conceduta.
La estinzione del reato per effetto dell’amnistia è limitata ai reati commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto, salvo che questo stabilisca una data diversa.
L’amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi.
L’amnistia non si applica ai recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell’art. 99, né ai delinquenti abituali, o professionali o per tendenza (c.p.102, 103, 105, 108), salvo che il decreto disponga diversamente.
Nei delitti punibili a querela della persona offesa (c.p.120-126), la remissione estingue il reato.
La remissione è processuale (c.p.p. 340) o extraprocessuale. La remissione extraprocessuale è espressa o tacita. Vi è remissione tacita, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela.
La remissione può intervenire solo prima della condanna (c.p.p. 648), salvi i casi per i quali la legge disponga altrimenti (c.p.p. 542-2).
La remissione non può essere sottoposta a termini o a condizioni. Nell’atto di remissione può essere fatta rinuncia al diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno (c.p.185).
Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione di infermità di mente, il diritto di remissione è esercitato dal loro legale rappresentante (c.p. 120, 121).
I minori, che hanno compiuto gli anni quattordici, e gli inabilitati possono esercitare il diritto di remissione, anche quando la querela è stata proposta dal rappresentante, ma, in ogni caso, la remissione non ha effetto senza l’approvazione di questo.
Il rappresentante può rimettere la querela proposta da lui o dal rappresentato, ma la remissione non ha effetto, se questi manifesta volontà contraria.
Le disposizioni dei capoversi precedenti si applicano anche nel caso in cui il minore raggiunge gli anni quattordici, dopo che è stata proposta la querela.
Se la querela è stata proposta da più persone, il reato non si estingue se non interviene la remissione di tutti i querelanti.
Se tra più persone offese da un reato taluna soltanto ha proposto querela, la remissione, che questa ha fatto, non pregiudica il diritto di querela delle altre.
La remissione non produce effetto, se il querelato l’ha espressamente o tacitamente ricusata. Vi è ricusa tacita, quando il querelato ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di accettare la remissione.
La remissione fatta a favore anche di uno soltanto fra coloro che hanno commesso il reato si estende a tutti, ma non produce effetto per chi l’abbia ricusata.
Per quanto riguarda la capacità di accettare la remissione, si osservano le disposizioni dell’art 153.
Se il querelato è un minore o un infermo di mente, e nessuno ne ha la rappresentanza, ovvero chi la esercita si trova con esso in conflitto di interessi, la facoltà di accettare la remissione è esercitata da un curatore speciale (338, 340 c.p.p.).
Il diritto di remissione si estingue con la morte della persona offesa dal reato.
La prescrizione estingue il reato:
1) in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;
2) in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;
3) in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;
4) in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni, o la pena della multa;
5) in tre anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell’arresto;
6) in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell’ammenda.
Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato (c.p.56), tenuto conto dell’aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti (c.p.64, 66) e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti (c.p.65, 67).
Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti si applicano anche a tale effetto le disposizioni dell’art. 69.
Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e quella pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.
Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno (c.p. 142) della consumazione (c.p. 557); per il reato tentato, dal giorno un cui è cessata l’attività del colpevole (56); per il reato permanente o continuato, dal giorno un cui è cessata la permanenza o la continuazione (c.p. 81)
Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione (c.p. 44), il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato.
Il corso della prescrizione rimane sospeso nei casi di autorizzazione a procedere o di questione deferita ad altro giudizio (c.p.p. 3), e in ogni caso in cui la sospensione del procedimento penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge (c.p.p. 412, 472, 71, 175-8, 479).
La sospensione del corso della prescrizione, nei casi di autorizzazione a procedere di cui al primo comma, si verifica dal momento in cui il pubblico ministero effettua la relativa richiesta.
La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione. In caso di autorizzazione a procedere, il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l’autorità competente accoglie la richiesta.
Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna (c.p.p. 444, 533) o dal decreto di condanna (c.p.p. 460).
Interrompono pure la prescrizione l’ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell’arresto (c.p.p. 391), l’interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice, l’invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l’interrogatorio (c.p.p. 375), il provvedimento del giudice di fissazione dell’udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione (c.p.p. 409, 410), la richiesta di rinvio a giudizio (c.p.p. 416), il decreto di fissazione della udienza preliminare (c.p.p. 418), l’ordinanza che dispone il giudizio abbreviato (c.p.p. 440), il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena (c.p.p. 447), la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo (c.p.p. 450, 566), il decreto che dispone il giudizio immediato (456 c.p.p.), il decreto che dispone il giudizio (c.p.p. 429) e il decreto di citazione a giudizio (c.p.p. 555, 601).
La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall’ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell’art. 157 possono essere prolungati oltre la metà.
La sospensione e la interruzione della prescrizione hanno effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato.
Quando per più reati connessi si procede congiuntamente (c.p.p. 12, 17), la sospensione o la interruzione della prescrizione per taluno di essi ha effetto anche per gli altri.
Nelle contravvenzioni, (c.p. 39, 650 segg.) per le quali la legge stabilisce la sola pena dell’ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento (c.p.p. 492), ovvero prima del decreto di condanna (c.p.p. 460), una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.
Il pagamento estingue il reato.
Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa oltre le spese del procedimento.
Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda.
L’oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell’art. 99, dall’art. 104 o dall’art. 105, né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore.
In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto.
La domanda può essere riproposta sino all’inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado (c.p.p. 523).
Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato.
Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all’arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell’art. 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione.
Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell’art. 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni.
Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell’art. 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi.
La sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell’art. 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.
La sospensione condizionale della pena non può essere conceduta:
1) a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione (c.p. 178), né al delinquente o contravventore abituale (c.p. 102-104) o professionale (c.p. 105);
2) allorché alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale (c.p. 215) perché il reo è persona che la legge presume socialmente pericolosa.
La sospensione condizionale della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca (c.p. 240).
La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta. Tuttavia il giudice nell’infliggere una nuova condanna, può disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall’art. 163.
La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all’adempimento dell’obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull’ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno (c.p. 185, 186) può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all’adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente, salvo che ciò sia impossibile.
Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti.
La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie (c.p. 19).
La condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo per l’applicazione di misure di prevenzione, né d’impedimento all’accesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i casi specificamente previsti dalla legge, né per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa.
Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole (c.p.101), e adempie gli obblighi impostigli (c.p. 165), il reato è estinto.
In tal caso non ha luogo la esecuzione delle pene.
Salva la disposizione dell’ultimo comma dell’art. 164, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto (674 c.p.p.) qualora, nei termini stabiliti, il condannato:
1) commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole (c.p. 101), per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli (c.p. 165);
2) riporti un’altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall’art. 163.
Qualora il condannato riporti un’altra condanna per un delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, non supera i limiti stabiliti dall’art. 163, il giudice, tenuto conto dell’indole e della gravità del reato, può revocare l’ordine di sospensione condizionale della pena.
La sospensione condizionale della pena è altresì revocata quando è stata concessa in violazione dell'articolo 164, quarto comma, in presenza di cause ostative. La revoca è disposta anche se la sospensione è stata concessa ai sensi del comma 3 dell'articolo 444 del codice di procedura penale. [27]
Se, per il reato commesso dal minore degli anni diciotto la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a due anni ovvero una pena pecuniaria non superiore nel massimo a lire diecimila, anche se congiunta a detta pena, il giudice può astenersi dal pronunciare il rinvio al giudizio, quando, avuto riguardo alle circostanze indicate nell’art. 133, presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.
Qualora si proceda al giudizio, il giudice può, nella sentenza, per gli stessi motivi, astenersi dal pronunciare condanna [28].
Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi preveduti dal n. 1 del primo capoverso dell’art. 164.
Il perdono giudiziale non può essere conceduto più di una volta [29].
Quando un reato è il presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende all’altro reato.
La causa estintiva di un reato, che è elemento costitutivo o circostanza aggravante di un reato complesso, non si estende al reato complesso (c.p. 84).
L’estinzione di taluno fra più reati connessi non esclude, per gli altri, l’aggravamento di pena derivante dalla connessione (c.p. 61 n. 2).
La morte del reo, avvenuta dopo la condanna, estingue la pena.
La pena della reclusione si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni.
La pena della multa si estingue nel termine di dieci anni.
Quando, congiuntamente alla pena della reclusione, è inflitta la pena della multa, per l’estinzione dell’una e dell’altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del tempo stabilito per la reclusione.
Il termine decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, ovvero dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente alla esecuzione già iniziata della pena.
Se l’esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per la estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine è scaduto o la condizione si è verificata.
Nel caso di concorso di reati (c.p. 71) si ha riguardo, per l’estinzione della pena, a ciascuno di essi, anche se le pene sono state inflitte con la medesima sentenza.
L’estinzione delle pene non ha luogo, se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell’art. 99, o di delinquenti abituali (c.p. 102, 103), professionali (c.p. 105) o per tendenza (c.p. 108); ovvero se il condannato, durante il tempo necessario per l’estinzione della pena, riporta una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole (101).
Le pene dell’arresto e dell’ammenda si estinguono nel termine di cinque anni. Tale termine è raddoppiato se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell’art. 99, ovvero di delinquenti abituali (c.p. 102, 103), professionali (c.p. 105) o per tendenza (c.p. 108).
Se, congiuntamente alla pena dell’arresto, è inflitta la pena dell’ammenda, per l’estinzione dell’una e dell’altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del termine stabilito per l’arresto.
Per la decorrenza del termine si applicano le disposizioni del terzo, quarto e quinto capoverso dell’articolo precedente.
L’indulto o la grazia condona, in tutto o in parte, la pena inflitta, o la commuta in un’altra specie di pena stabilita dalla legge. Non estingue le pene accessorie (c.p. 19), salvo che il decreto disponga diversamente, e neppure gli altri effetti penali della condanna.
Nel concorso di più reati, l’indulto si applica una sola volta, dopo cumulate le pene, secondo le norme concernenti il concorso dei reati (c.p. 71).
Si osservano, per l’indulto, le disposizioni contenute nei tre ultimi capoversi dell’art. 151.
Se, con una prima condanna, è inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a 1 milione, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell’art. 133, può ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale (c.p.p. 533-3) .
La non menzione della condanna può essere altresì concessa quando è inflitta congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria che, ragguagliata a norma dell’art. 135 e cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente il condannato della libertà personale per un tempo non superiore a trenta mesi.
Se il condannato commette successivamente un delitto, l’ordine di non fare menzione della condanna precedente è revocato (674 c.p.p.).
Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale (682 c.p.p.), se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno metà della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non superi i cinque anni.
Se si tratta di recidivo, nei casi preveduti dai capoversi dell’art. 99, il condannato per essere ammesso alla liberazione condizionale, deve avere scontato almeno quattro anni di pena e non meno di tre quarti della pena inflittagli.
Il condannato all’ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno ventisei anni di pena.
La concessione della liberazione condizionale è subordinata all’adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato (c.p. 185, 186), salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell’impossibilità di adempierle.
Nei confronti del condannato ammesso alla liberazione condizionale resta sospesa la esecuzione della misura di sicurezza detentiva cui il condannato stesso sia stato sottoposto con la sentenza di condanna o con un provvedimento successivo. La liberazione condizionale è revocata, se la persona liberata commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole (c.p. 101) ovvero trasgredisce agli obblighi inerenti alla libertà vigilata disposta a termini dell’art. 230, n. 2). In tal caso, il tempo trascorso in libertà condizionale non è computato nella durata della pena e il condannato non può essere riammesso alla liberazione condizionale.
Decorso tutto il tempo della pena inflitta, ovvero cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se trattasi di condannato all’ergastolo, senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca la pena rimane estinta e sono revocate le misure di sicurezza personali (c.p. 215), ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo.
La riabilitazione (c.p.p. 683) estingue le pene accessorie (c.p. 19) ed ogni altro effetto penale della condanna (c.p. 106, 109 n.4), salvo che la legge disponga altrimenti (164 n.2).
La riabilitazione è conceduta quando siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.
Il termine è di dieci anni se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell’art. 99.
Il termine è, parimenti, di dieci anni se si tratta di delinquenti abituali (c.p. 102, 103), professionali (c.p. 105) o per tendenza (108) e decorre dal giorno in cui sia stato revocato l’ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro (216).
La riabilitazione non può essere conceduta quando il condannato:
1) sia stato sottoposto a misura di sicurezza (c.p. 215), tranne che si tratti di espulsione dello straniero dallo Stato (c.p. 235) ovvero di confisca (c.p. 240), e il provvedimento non sia stato revocato;
2) non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato (c.p. 185, 186), salvo che dimostri di trovarsi nella impossibilità di adempierle.
La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se la persona riabilitata commette entro cinque anni un delitto non colposo, per il quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a tre anni, od un’altra pena più grave (c.p.p. 683).
Le disposizioni relative alla riabilitazione si applicano anche nel caso di sentenze straniere di condanna, riconosciute a norma dell’art. 12.
Salvo che la legge disponga altrimenti (c.p. 155, 156), l’estinzione del reato o della pena ha effetto soltanto per coloro ai quali la causa di estinzione si riferisce.
Le cause di estinzione del reato o della pena operano nel momento in cui esse intervengono.
Nel concorso di una causa che estingue il reato con una causa che estingue la pena, prevale la causa che estingue il reato, anche se è intervenuta successivamente.
Quando intervengono in tempi diversi più cause di estinzione del reato o della pena, la causa antecedente estingue il reato o la pena, e quelle successive fanno cessare gli effetti che non siano ancora estinti in conseguenza della causa antecedente.
Se più cause intervengono contemporaneamente, la causa più favorevole opera l’estinzione del reato o della pena; ma anche in tal caso, per gli effetti che non siano estinti in conseguenza della causa più favorevole, si applica il capoverso precedente.
Quando, per effetto di amnistia (c.p. 151), indulto o grazia (c.p. 174), la pena (di morte o) dell’ergastolo è estinta, la pena detentiva temporanea, inflitta per il reato concorrente, è eseguita per intero. Nondimeno, se il condannato ha già interamente subìto l’isolamento diurno, applicato a norma del capoverso dell’art. 72, la pena per il reato concorrente è ridotta alla metà; ed è estinta, se il condannato è stato detenuto per oltre trenta anni.
Se, per effetto di alcuna delle dette cause estintive, non deve essere scontata la pena detentiva temporanea inflitta, per il reato concorrente, al condannato all’ergastolo, non si applica l’isolamento diurno, stabilito nel capoverso dell’art. 72. Se la pena detentiva deve essere scontata solo in parte, il periodo dell’isolamento diurno, applicato a norma del predetto articolo, può essere ridotto fino a tre mesi.
Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili.
Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili debbono rispondere per il fatto di lui (c.c.2043-2054).
Oltre quanto è prescritto nell’articolo precedente e in altre disposizioni di legge, ogni reato obbliga il colpevole alla pubblicazione, a sue spese, della sentenza di condanna, qualora la pubblicazione costituisca un mezzo per riparare il danno non patrimoniale cagionato dal reato (c.p.p. 543, 694).
L’obbligo alle restituzioni e alla pubblicazione della sentenza penale di condanna è indivisibile.
I condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale.
Il condannato è obbligato a rimborsare all’erario dello Stato le spese per il suo mantenimento negli stabilimenti di pena (c.p. 145; c.p.p. 535, 692), e risponde di tale obbligazione con tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti e futuri, a norma delle leggi civili.
L’obbligazione non si estende alla persona civilmente responsabile, e non si trasmette agli eredi del condannato.
Lo Stato ha ipoteca legale sui beni dell’imputato a garanzia del pagamento:
1) delle pene pecuniarie e di ogni altra somma dovuta all’erario dello Stato;
2) delle spese del procedimento;
3) delle spese relative al mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena;
4) delle spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura e di alimenti per la persona offesa, durante l’infermità;
5) delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno, comprese le spese processuali;
6) delle spese anticipate dal difensore e delle somme a lui dovute a titolo di onorario.
L’ipoteca legale non pregiudica il diritto degli interessati a iscrivere ipoteca giudiziale, dopo la sentenza di condanna, anche se non divenuta irrevocabile.
Se vi è fondata ragione di temere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni per le quali è ammessa l’ipoteca legale, può essere ordinato il sequestro dei beni mobili dell’imputato.
Gli effetti dell’ipoteca o del sequestro cessano con la sentenza irrevocabile di proscioglimento.
Se l’imputato offre cauzione, può non farsi luogo alla iscrizione dell’ipoteca legale o al sequestro.
Per effetto del sequestro i crediti indicati in questo articolo si considerano privilegiati rispetto ad ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento di tributi.
Le garanzie stabilite nell’articolo precedente si estendono anche ai beni della persona civilmente responsabile, limitatamente ai crediti indicati nei numeri 2, 4 e 5 del predetto articolo, qualora, per la ipoteca legale, sussistano le condizioni richieste per la iscrizione sui beni dell’imputato, e qualora, per il sequestro, concorrano, riguardo alla persona civilmente responsabile, le circostanze indicate nel secondo capoverso dell’articolo precedente.
Sul prezzo degli immobili ipotecati e dei mobili sequestrati a norma dei due articoli precedenti, e sulle somme versate a titolo di cauzione e non devolute alla Cassa delle ammende, sono pagate nell’ordine seguente (320-2 c.p.p.):
1) le spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura e di alimenti per la persona offesa, durante l’infermità;
2) le somme dovute a titolo di risarcimento di danni e di spese processuali al danneggiato purché il pagamento ne sia richiesto entro un anno dal giorno in cui la sentenza penale di condanna sia divenuta irrevocabile;
3) le spese anticipate dal difensore del condannato e la somma a lui dovuta a titolo di onorario;
4) le spese del procedimento;
5) le spese per il mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena. Se la esecuzione della pena non ha ancora avuto luogo, in tutto o in parte, è depositata nella Cassa delle ammende una somma presumibilmente adeguata alle spese predette;
6) le pene pecuniarie e ogni altra somma dovuta all’erario dello Stato.
Gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole dopo il reato, non hanno efficacia rispetto ai crediti indicati nell’art. 189 (2901 c.c.; 320-2 c.p.p.).
Gli atti a titolo oneroso, eccedenti la semplice
amministrazione ovvero la gestione dell’ordinario commercio, i quali siano
compiuti dal colpevole dopo il reato, si presumono fatti in frode rispetto ai
crediti indicati nell’art. 189 (320 c.p.p.).
Nondimeno, per la revoca dell’atto, è necessaria la prova della mala fede dell’altro contraente (2901 c.c.).
Gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole prima del reato, non sono efficaci rispetto ai crediti indicati nell’art. 189 (320-2 c.p.p.), qualora si provi che furono da lui compiuti in frode.
La stessa disposizione si applica agli atti a titolo oneroso eccedenti la semplice amministrazione ovvero la gestione dell’ordinario commercio; nondimeno, per la revoca dell’atto a titolo oneroso, è necessaria la prova anche della mala fede dell’altro contraente (2901 c.c.).
Le disposizioni di questo articolo non si applicano per gli atti anteriori di un anno al commesso reato.
Nei casi preveduti dai tre articoli precedenti, i diritti dei terzi sono regolati dalle leggi civili (2901 c.c.).
Nei reati commessi da chi è soggetto all’altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell’autorità, o incaricata della direzione o vigilanza, è obbligata, in caso di insolvibilità del condannato, al pagamento di una somma pari all’ammontare della multa o dell’ammenda inflitta al colpevole, se si tratta di violazioni di disposizioni che essa era tenuta a far osservare e delle quali non debba rispondere penalmente.
Qualora la persona preposta risulti insolvibile, si applicano al condannato le disposizioni dell’art. 136.
Gli enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato, le regioni, le province ed i comuni, qualora sia pronunciata condanna per reato contro chi ne abbia la rappresentanza, o l’amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, e si tratti di reato che costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole, ovvero sia commesso nell’interesse della persona giuridica, sono obbligati al pagamento, in caso di insolvibilità del condannato, di una somma pari all’ammontare della multa o dell’ammenda inflitta.
Se tale obbligazione non può essere adempiuta, si applicano al condannato le disposizioni dell’art. 136.
L’estinzione del reato o della pena non importa la estinzione delle obbligazioni civili derivanti dal reato (185), salvo che si tratti delle obbligazioni indicate nei due articoli precedenti.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti (25-3 Cost.).
Le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione.
Se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza è diversa, si applica la legge in vigore al tempo della esecuzione.
Le misure di sicurezza si applicano anche agli stranieri, che si trovano nel territorio dello Stato.
Tuttavia l’applicazione di misure di sicurezza allo straniero non impedisce l’espulsione di lui dal territorio dello Stato, a norma delle leggi di pubblica sicurezza.
Quando, per un fatto commesso all’estero, si procede o si rinnova il giudizio nello Stato (7-11), è applicabile la legge italiana anche riguardo alle misure di sicurezza.
Nel caso indicato nell’art. 12, n. 3), l’applicazione delle misure di sicurezza stabilite dalla legge italiana è sempre subordinata all’accertamento che la persona sia socialmente pericolosa (203).
Le misure di sicurezza possono essere applicate soltanto alle persone socialmente pericolose (203), che abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato.
La legge penale determina i casi nei quali a persone socialmente pericolose possono essere applicate misure di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato (49, 115).
Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell’articolo precedente, quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati.
La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell’art. 133.
Abrogato
Le misure di sicurezza sono ordinate, previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa.
Nei casi espressamente determinati, la qualità di persona socialmente pericolosa è presunta dalla legge. Nondimeno, anche in tali casi, l’applicazione delle misure di sicurezza è subordinata all’accertamento di tale qualità, se la condanna o il proscioglimento è pronunciato: 1) dopo dieci anni dal giorno in cui è stato commesso il fatto, qualora si tratti di infermi di mente, nei casi preveduti dal primo capoverso dell’articolo 219 e dell’articolo 222; 2) dopo cinque anni dal giorno in cui è stato commesso il fatto, in ogni altro caso.
E’ altresì subordinata all’accertamento della qualità di persona socialmente pericolosa la esecuzione, non ancora iniziata, delle misure di sicurezza aggiunte a pena non detentiva, ovvero concernenti imputati prosciolti, se, dalla data della sentenza di condanna o di proscioglimento, sono decorsi dieci anni nel caso preveduto dal primo capoverso dell’articolo 222, ovvero cinque anni in ogni altro caso.
Le misure di sicurezza sono ordinate dal giudice nella stessa sentenza di condanna o di proscioglimento.
Possono essere ordinate con provvedimento successivo:
1) nel caso di condanna, durante l’esecuzione della pena o durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all’esecuzione della pena;
2) (nel caso di proscioglimento, qualora la qualità di persona socialmente pericolosa sia presunta, e non sia decorso un tempo corrispondente alla durata minima della relativa misura di sicurezza);
3) in ogni tempo, nei casi stabiliti dalla legge (109, 210).
Durante l’istruzione o il giudizio, può disporsi che il minore di età, o l’infermo di mente, o l’ubriaco abituale, o la persona dedita all’uso di sostanze stupefacenti, o in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti, siano provvisoriamente ricoverati in un riformatorio (223) o in un manicomio giudiziario (222) o in una casa di cura e di custodia (219).
Il giudice revoca l’ordine, quando ritenga che tali persone non siano più socialmente pericolose.
Il tempo dell’esecuzione provvisoria della misura di sicurezza è computato nella durata minima di essa.
Le misure di sicurezza non possono essere revocate se le persone ad esse sottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose (203; 679 c.p.p.).
La revoca non può essere ordinata se non è decorso un tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge per ciascuna misura di sicurezza.
Anche prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge, la misura di sicurezza applicata dal giudice può essere revocata con decreto del Ministro della Giustizia.
Decorso il periodo minimo di durata, stabilito dalla legge per ciascuna misura di sicurezza, il giudice riprende in esame le condizioni della persona che vi è sottoposta, per stabilire se essa è ancora socialmente pericolosa (203).
Qualora la persona risulti ancora pericolosa, il giudice fissa un nuovo termine per un esame ulteriore. Nondimeno, quando vi sia ragione di ritenere che il pericolo sia cessato, il giudice può, in ogni tempo, procedere a nuovi accertamenti (679 c.p.p.).
Quando una persona ha commesso, anche in tempi diversi, più fatti per i quali siano applicabili più misure di sicurezza della medesima specie, e ordinata una sola misura di sicurezza.
Se le misure di sicurezza sono di specie diversa, il giudice valuta complessivamente il pericolo che deriva dalla persona e, in relazione ad esso, applica una o più delle misure di sicurezza stabilite dalla legge.
[Sono in ogni caso applicate le misure di sicurezza detentive, alle quali debba essere sottoposta la persona, a cagione del pericolo presunto dalla legge]. [32]
Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di misure di sicurezza in corso di esecuzione, o delle quali non siasi ancora iniziata l’esecuzione.
L’estinzione del reato (c.p. 150, 170) impedisce l’applicazione delle misure di sicurezza e ne fa cessare l’esecuzione.
L’estinzione della pena (171-181) impedisce l’applicazione delle misure di sicurezza, eccetto quelle per le quali la legge stabilisce che possono essere ordinate in ogni tempo (c.p. 109, 205-2 n. 3), ma non impedisce l’esecuzione delle misure di sicurezza che sono state già ordinate dal giudice come misure accessorie di una condanna alla pena della reclusione superiore a dieci anni. Nondimeno, alla colonia agricola e alla casa di lavoro è sostituita la libertà vigilata (c.p. 216, 228).
Qualora per effetto di indulto o di grazia (c.p. 174) non debba essere eseguita (la pena di morte , ovvero), in tutto o in parte, la pena dell’ergastolo, il condannato è sottoposto a libertà vigilata (c.p.228) per un tempo non inferiore a tre anni.
Le misure di sicurezza aggiunte a una pena detentiva sono eseguite dopo che la pena è stata scontata o è altrimenti estinta (220-2).
Le misure di sicurezza, aggiunte a pena non detentiva, sono eseguite dopo che la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile (648 c.p.p.).
L’esecuzione delle misure di sicurezza temporanee non detentive, aggiunte a misure di sicurezza detentive, ha luogo dopo la esecuzione di queste ultime.
Alle misure di sicurezza previste dal presente capo si applicano gli articoli 146 e 147.
Se la misura di sicurezza deve essere eseguita nei confronti dell'autore di un delitto consumato o tentato commesso con violenza contro le persone ovvero con l'uso di armi e vi sia concreto pericolo che il soggetto commetta nuovamente uno dei delitti indicati il giudice può ordinare il ricovero in una casa di cura o in altro luogo di cura comunque adeguato alla situazione o alla patologia della persona. [34]
L’esecuzione di una misura di sicurezza applicata a persona imputabile (c.p. 83) è sospesa se questa deve scontare una pena detentiva, e riprende il suo corso dopo l’esecuzione della pena.
Se la persona sottoposta a una misura di sicurezza detentiva è colpita da un’infermità psichica, il giudice ne ordina il ricovero in un manicomio giudiziario, ovvero in una casa di cura e di custodia (c.p. 219).
Quando sia cessata la infermità, il giudice, accertato che la persona è socialmente pericolosa (c.p. 203), ordina che essa sia assegnata ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro (c.p. 216), ovvero a un riformatorio giudiziario (c.p. 223), se non crede di sottoporla a libertà vigilata (c.p. 228).
Se l’infermità psichica colpisce persona sottoposta a misura di sicurezza non detentiva (c.p. 215 n. 3) o a cauzione di buona condotta (c.p. 237), e l’infermo viene ricoverato in un manicomio comune, cessa l’esecuzione di dette misure. Nondimeno, se si tratta di persona sottoposta a misura di sicurezza personale non detentiva, il giudice, cessata l’infermità, procede a nuovo accertamento ed applica una misura di sicurezza personale non detentiva qualora la persona risulti ancora pericolosa (c.p. 203).
Le misure di sicurezza detentive (c.p. 215 n.2) sono eseguite negli stabilimenti a ciò destinati.
Le donne sono assegnate a stabilimenti separati da quelli destinati agli uomini.
In ciascuno degli stabilimenti è adottato un particolare regime educativo o curativo e di lavoro, avuto riguardo alle tendenze e alle abitudini criminose della persona e, in genere, al pericolo sociale che da essa deriva.
Il lavoro è remunerato. Dalla remunerazione è prelevata una quota per il rimborso delle spese di mantenimento (c.p. 145, 188).
Per quanto concerne il mantenimento dei ricoverati nei manicomi giudiziari, si osservano le disposizioni sul rimborso delle spese di spedalità.
Nel caso in cui la persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva (c.p. 215) si sottrae volontariamente alla esecuzione di essa, ricomincia a decorrere il periodo minimo di durata della misura di sicurezza dal giorno in cui a questa è data nuovamente esecuzione.
Tale disposizione non si applica nel caso di persona ricoverata in un manicomio giudiziario o in una casa di cura e di custodia (c.p. 219).
Le misure di sicurezza personali si distinguono in detentive e non detentive.
Sono misure di sicurezza detentive:
1) l’assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro (c.p. 216-218);
2) il ricovero in una casa di cura e di custodia (c.p. 219-221);
3) il ricovero in un manicomio giudiziario (c.p. 222);
4) il ricovero in un riformatorio giudiziario (c.p. 223 - 227).
Sono misure di sicurezza non detentive:
1) la libertà vigilata (c.p. 228 - 232);
2) il divieto di soggiorno in uno o più Comuni, o in una o più Province (c.p. 233);
3) il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche (c.p. 234);
4) l’espulsione dello straniero dallo Stato (c.p. 235).
Quando la legge stabilisce una misura di sicurezza senza indicarne la specie, il giudice dispone che si applichi la libertà vigilata, a meno che, trattandosi di un condannato per delitto, ritenga di disporre l’assegnazione di lui a una colonia agricola o ad una casa di lavoro.
Sono assegnati a una colonia agricola o ad una casa di lavoro:
1) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali (c.p.102, 103), professionali (c.p.105) o per tendenza (c.p.108);
2) coloro che, essendo stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, e non essendo più sottoposti a misura di sicurezza, commettono un nuovo delitto, non colposo, che sia nuova manifestazione della abitualità, della professionalità o della tendenza a delinquere;
3) le persone condannate o prosciolte, negli altri casi indicati espressamente nella legge (c.p.212, 223, 226, 231).
L’assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro ha la durata minima di un anno. Per i delinquenti abituali (c.p. 102, 103), la durata minima è di due anni, per i delinquenti professionali (c.p. 105) di tre anni, ed è di quattro anni per i delinquenti per tendenza (c.p.108).
Nelle colonie agricole e nelle case di lavoro i delinquenti abituali (102, 103) o professionali (105) e quelli per tendenza (108) sono assegnati a sezioni speciali.
Il giudice stabilisce se la misura di sicurezza debba essere eseguita in una colonia agricola, ovvero in una casa di lavoro, tenuto conto delle condizioni e attitudini della persona a cui il provvedimento si riferisce. Il provvedimento può essere modificato nel corso della esecuzione (c.p.p. 679).
Il condannato, per delitto non colposo, a una pena diminuita per cagione di infermità psichica (c.p. 89) o di cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti (c.p. 95), ovvero per cagione di sordomutismo (c.p. 96), è ricoverato in una casa di cura e di custodia per un tempo non inferiore a un anno, quando la pena stabilita dalla legge non è inferiore nel minimo a cinque anni di reclusione.
Se per il delitto commesso è stabilita dalla legge (la pena di morte o) la pena dell’ergastolo, ovvero la reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni, la misura di sicurezza è ordinata per un tempo non inferiore a tre anni.
Se si tratta di un altro reato, per il quale la legge stabilisce la pena detentiva, e risulta che il condannato è persona socialmente pericolosa (c.p. 203), il ricovero in una casa di cura e di custodia è ordinato per un tempo non inferiore a sei mesi, tuttavia il giudice può sostituire alla misura del ricovero quella della libertà vigilata (c.p. 228). Tale sostituzione non ha luogo, qualora si tratti di condannati a pena diminuita per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti.
Quando deve essere ordinato il ricovero in una casa di cura e di custodia, non si applica altra misura di sicurezza detentiva.
L’ordine di ricovero del condannato nella casa di cura e di custodia è eseguito dopo che la pena restrittiva della libertà personale sia stata scontata o sia altrimenti estinta.
Il giudice, nondimeno, tenuto conto delle particolari condizioni d’infermità psichica del condannato, può disporre che il ricovero venga eseguito prima che sia iniziata o abbia termine la esecuzione della pena restrittiva della libertà personale.
Il provvedimento è revocato quando siano venute meno le ragioni che lo determinarono, ma non prima che sia decorso il termine minimo stabilito nell’articolo precedente.
Il condannato, dimesso dalla casa di cura e di custodia, è sottoposto all’esecuzione della pena.
Quando non debba essere ordinata altra misura di sicurezza detentiva (c.p. 215 n.2), i condannati alla reclusione per delitti commessi in stato di ubriachezza, qualora questa sia abituale (c.p.94), o per delitti commessi sotto l’azione di sostanze stupefacenti all’uso delle quali siano dediti, sono ricoverati un una casa di cura e di custodia.
Tuttavia, se si tratta di delitti per i quali sia stata inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni al ricovero in una casa di cura e di custodia può essere sostituita la libertà vigilata (c.p.228).
Il ricovero ha luogo in sezioni speciali, e ha la durata minima di sei mesi.
Nel caso di proscioglimento per infermità psichica (c.p.88), ovvero per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti (c.p.95), ovvero per sordomutismo (c.p.96), è sempre ordinato il ricovero dell’imputato in un ospedale psichiatrico giudiziario per un tempo non inferiore a due anni; salvo che si tratti di contravvenzioni o di delitti colposi o di altri delitti per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o la reclusione per un tempo non superiore nel massimo a due anni, nei quali casi la sentenza di proscioglimento è comunicata all’Autorità di pubblica sicurezza.
La durata minima del ricovero nell’ospedale psichiatrico giudiziario è di dieci anni, se per il fatto commesso la legge stabilisce (la pena di morte o) l’ergastolo, ovvero di cinque, se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a dieci anni.
Nel caso in cui la persona ricoverata in un ospedale psichiatrico giudiziario debba scontare una pena restrittiva della libertà personale, l’esecuzione di questa è differita fino a che perduri il ricovero nell’ospedale psichiatrico.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai minori degli anni quattordici o maggiori dei quattordici e minori dei diciotto, prosciolti per ragione di età, quando abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato, trovandosi in alcuna delle condizioni indicate nella prima parte dell’articolo stesso.
Il ricovero in un riformatorio giudiziario è misura di sicurezza speciale per i minori, e non può avere durata inferiore a un anno.
Qualora tale misura di sicurezza debba essere, in tutto o in parte, applicata o eseguita dopo che il minore abbia compiuto gli anni ventuno, ad essa è sostituita la libertà vigilata (c.p.228), salvo che il giudice ritenga di ordinare l’assegnazione a una colonia agricola, o ad una casa di lavoro (c.p.216).
Qualora il fatto commesso da un minore degli anni quattordici sia preveduto dalla legge come delitto, ed egli sia pericoloso (c.p.203), il giudice, tenuto specialmente conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui il minore è vissuto ordina che questi sia ricoverato nel riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata (c.p.228).
Se, per il delitto, la legge stabilisce (la pena di morte o) l’ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, e non si tratta di delitto colposo, è sempre ordinato il ricovero del minore nel riformatorio per un tempo non inferiore a tre anni.
Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore che, nel momento in cui ha commesso il fatto preveduto dalla legge come delitto, aveva compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, se egli sia riconosciuto non imputabile, a norma dell’art. 98.
Quando il minore che ha compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, sia riconosciuto imputabile (c.p.98), il giudice può ordinare che, dopo l’esecuzione della pena, egli sia ricoverato in un riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata (c.p.228, 232), tenuto conto delle circostanze indicate nella prima parte dell’articolo precedente.
E’ sempre applicata una delle predette misure di sicurezza al minore che sia condannato per delitto durante la esecuzione di una misura di sicurezza, a lui precedentemente applicata per difetto d’imputabilità.
Il ricovero in un riformatorio giudiziario è sempre ordinato per il minore degli anni diciotto, che sia delinquente abituale (c.p.102, 103) o professionale (105), ovvero delinquente per tendenza (c.p.108); e non può avere durata inferiore a tre anni. Quando egli ha compiuto gli anni ventuno, il giudice ne ordina l’assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro (c.p.216).
La legge determina gli altri casi nei quali deve essere ordinato il ricovero del minore in un riformatorio giudiziario (c.p.212).
Quando la legge stabilisce che il ricovero in un riformatorio giudiziario sia ordinato senza che occorra accertare che il minore è socialmente pericoloso, questi è assegnato ad uno stabilimento speciale o ad una sezione speciale degli stabilimenti ordinari.
Può altresì essere assegnato ad uno stabilimento speciale o ad una sezione speciale degli stabilimenti ordinari il minore che, durante il ricovero nello stabilimento ordinario, si sia rivelato particolarmente pericoloso.
La sorveglianza della persona in stato di libertà vigilata (c.p.p.679) è affidata all’Autorità di pubblica sicurezza.
Alla persona in stato di libertà vigilata sono imposte dal giudice prescrizioni idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati (disp. att. c.p.p. 190).
Tali prescrizioni possono essere dal giudice successivamente modificate o limitate.
La sorveglianza deve essere esercitata in modo da agevolare, mediante il lavoro, il riadattamento della persona alla vita sociale.
La libertà vigilata non può avere durata inferiore a un anno.
Per la vigilanza sui minori si osservano le disposizioni precedenti, in quanto non provvedano leggi speciali.
Oltre quanto è prescritto da speciali disposizioni (c.p.212 n.2, 215-4, 219 n.3, 221 n.2, 224, 225, 230 n.2, 233 n.3, 234 n.3, 669-3, 692 n.2, 701, 713, 718 n.2), la libertà vigilata può essere ordinata:
1) nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a un anno;
2) nei casi in cui questo codice autorizza una misura di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato (c.p. 49, 115).
La libertà vigilata è sempre ordinata:
1) se è inflitta la pena della reclusione per non meno di dieci anni: e non può, in tal caso, avere durata inferiore a tre anni;
2) quando il condannato è ammesso alla liberazione condizionale (c.p.176);
3) se il contravventore abituale (c.p.104) o professionale (c.p.105), non essendo più sottoposto a misure di sicurezza, commette un nuovo reato il quale sia nuova manifestazione di abitualità o professionalità;
4) negli altri casi determinati dalla legge.
Nel caso in cui sia stata disposta l’assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro (c.p.216), il giudice, al termine dell’assegnazione, può ordinare che la persona da dimettere sia posta in libertà vigilata, ovvero può obbligarla a cauzione di buona condotta (c.p.237).
Fuori del caso preveduto dalla prima parte dell’art. 177, quando la persona in stato di libertà vigilata trasgredisce agli obblighi imposti, il giudice può aggiungere alla libertà vigilata la cauzione di buona condotta (c.p.237).
Avuto riguardo alla particolare gravità della trasgressione o al ripetersi della medesima, ovvero qualora il trasgressore non presti la cauzione, il giudice può sostituire alla libertà vigilata l’assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro (216), ovvero, se si tratta di un minore, il ricovero in un riformatorio giudiziario (c.p.223).
La persona di età minore o in stato di infermità psichica non può essere posta in libertà vigilata, se non quando sia possibile affidarla ai genitori, o a coloro che abbiano obbligo di provvedere alla sua educazione o assistenza, ovvero a istituti di assistenza sociale.
Qualora tale affidamento non sia possibile o non sia ritenuto opportuno, è ordinato o mantenuto, secondo i casi, il ricovero nel riformatorio (c.p.223), o nella casa di cura e di custodia (c.p.219).
Se, durante la libertà vigilata, il minore non dà prova di ravvedimento o la persona in stato d’infermità psichica si rivela di nuovo pericolosa, alla libertà vigilata è sostituito, rispettivamente, il ricovero in un riformatorio o il ricovero in una casa di cura e di custodia.
Al colpevole di un delitto contro la personalità dello Stato (c.p.241-313) o contro l’ordine pubblico (c.p.414-421), ovvero di un delitto commesso per motivi politici (c.p.83) o occasionato da particolari condizioni sociali o morali esistenti in un determinato luogo, può essere imposto il divieto di soggiorno in uno o più Comuni o in una o più Province, designati dal giudice (c.p.p.533, 679; disp. att. c.p.p. 191).
Il divieto di soggiorno ha una durata non inferiore a un anno.
Nel caso di trasgressione, ricomincia a decorrere il termine minimo, e può essere ordinata inoltre la libertà vigilata (c.p.228).
Il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche ha la durata minima di un anno.
Il divieto è sempre aggiunto alla pena, quando si tratta di condannati per ubriachezza abituale (c.p.94, 688) o per reati commessi in stato di ubriachezza, sempre che questa sia abituale.
Nel caso di trasgressione, può essere ordinata inoltre la libertà vigilata (c.p.228 segg.) o la prestazione di una cauzione di buona condotta (c.p.237).
L’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato è ordinata dal giudice, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero sia condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a dieci anni (c.p.p.533, 679).
Allo straniero che trasgredisce all’ordine di espulsione, pronunciato dal giudice si applicano le sanzioni stabilite dalle leggi di sicurezza pubblica per il caso di contravvenzione all’ordine di espulsione emanato dall’Autorità amministrativa.
Sono misure di sicurezza patrimoniali, oltre quelle stabilite da particolari disposizioni di legge:
1) la cauzione di buona condotta (c.p.237-239);
2) la confisca (c.p.240).
Si applicano anche alle misure di sicurezza patrimoniali le disposizioni degli artt. 199, 200, prima parte, 201, prima parte, 205, prima parte e n. 3) del capoverso, e, salvo che si tratti di confisca, le disposizioni del primo e secondo capoverso dell’art. 200 e quelle dell’art. 210.
Alla cauzione di buona condotta si applicano altresì le disposizioni degli artt. 202, 203, 204 (prima parte) e 207.
La cauzione di buona condotta è data mediante il deposito, presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a lire duecentomila (€ 103,29), né superiore a lire quattro milioni (€ 2065,83).
In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o anche mediante fideiussione solidale.
La durata della misura di sicurezza non può essere inferiore a un anno, né superiore a cinque, e decorre dal giorno in cui la cauzione fu prestata.
Qualora il deposito della somma non sia eseguito o la garanzia non sia prestata, il giudice sostituisce alla cauzione la libertà vigilata (c.p.228; c.p.p.679).
Se, durante l’esecuzione della misura di sicurezza, chi vi è sottoposto non commette alcun delitto ovvero alcuna contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell’arresto, è ordinata la restituzione della somma depositata o la cancellazione della ipoteca, e la fideiussione si estingue. In caso diverso, la somma depositata, o per la quale fu data garanzia, è devoluta alla Cassa delle ammende.
Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.
E’ sempre ordinata la confisca (c.p.416-bis-7, 446, 722, 727, c.p.p.445-1):
1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato;
2) delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.
Le disposizioni della prima parte e del n. 1) del capoverso precedente non si applicano se la cosa appartiene a persona estranea al reato.
La disposizione del n. 2) non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.
Chiunque commette un fatto diretto a sottoporre i, territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l’indipendenza dello Stato è punito con l’ergastolo.
Alla stessa pena soggiace chiunque commette un fatto diretto a disciogliere l’unità dello Stato, o a distaccare dalla madre Patria una colonia o un altro territorio soggetto, anche temporaneamente, alla sua sovranità (302 e segg., 311, 312).
Il cittadino che porta le armi contro lo Stato, o presta servizio nelle forze armate di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano, è punito con l’ergastolo.
Non è punibile chi, trovandosi, durante le ostilità, nel territorio dello Stato nemico, ha commesso il fatto per esservi stato costretto da un obbligo impostogli dalle leggi dello Stato medesimo.
Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, è considerato cittadino anche chi ha perduto per qualunque causa la cittadinanza italiana.
Agli effetti della legge penale, sono considerati Stati in guerra contro lo Stato italiano anche gli aggregati politici che, sebbene dallo Stato italiano non riconosciuti come Stati, abbiano tuttavia il trattamento di belligeranti.
Chiunque tiene intelligenze con lo straniero affinché uno Stato estero muova guerra o compia atti di ostilità contro lo Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti allo stesso scopo, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
Se la guerra segue, si applica l’ergastolo; se le ostilità si verificano, si applica l’ergastolo.
Chiunque, senza l’approvazione del Governo, fa arruolamenti o compie altri atti ostili contro uno Stato estero, in modo da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, è punito con la reclusione da sei a diciotto anni; se la guerra avviene, è punito con l’ergastolo.
Qualora gli atti ostili siano tali da turbare soltanto le relazioni con un Governo estero, ovvero da esporre lo Stato italiano o i suoi cittadini, ovunque residenti, al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena è della reclusione da tre a dodici anni. Se segue la rottura delle relazioni diplomatiche, o se avvengono le rappresaglie o le ritorsioni, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni.
Chiunque tiene intelligenze con lo straniero per impegnare o per compiere atti diretti a impegnare lo Stato italiano alla dichiarazione o al mantenimento della neutralità, ovvero alla dichiarazione di guerra, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
La pena è aumentata se le intelligenze hanno per oggetto una propaganda col mezzo della stampa.
Il cittadino (c.p. 4, 242 n.3), che, anche indirettamente, riceve o si fa promettere dallo straniero, per sé o per altri, denaro o qualsiasi utilità, o soltanto ne accetta la promessa, al fine di compiere atti contrari agli interessi nazionali, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire un milione (€ 516,46) a quattro milioni (€ 2065,83).
Alla stessa pena soggiace lo straniero che dà o promette il denaro o l’utilità.
La pena è aumentata :
1) se il fatto è commesso in tempo di guerra;
2) se il denaro o l’utilità sono dati o promessi per una propaganda col mezzo della stampa.
Chiunque, in tempo di guerra, tiene intelligenze con lo straniero per favorire le operazioni militari del nemico a danno dello Stato italiano, o per nuocere altrimenti alle operazioni militari dello Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti agli stessi scopi, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni; e, se raggiunge l’intento, con l’ergastolo.
Chiunque, in tempo di guerra, somministra, anche indirettamente, allo Stato nemico provvigioni, ovvero altre cose, le quali possano essere usate a danno dello Stato italiano, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni (c.p.313).
Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all’estero (c.p.7, 8).
Chiunque, in tempo di guerra, partecipa a prestiti o a versamenti a favore dello Stato nemico, o agevola le operazioni ad essi relative, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.
Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all’estero (c.p.7, 8).
Il cittadino, o lo straniero dimorante nel territorio dello Stato, il quale, in tempo di guerra e fuori dei casi indicati nell’art. 248, commercia, anche indirettamente, con sudditi dello Stato nemico, ovunque dimoranti, ovvero con altre persone dimoranti nel territorio dello Stato nemico è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa pari al quintuplo del valore della merce e, in ogni caso, non inferiore a lire due milioni (€ 1032,91).
Chiunque, in tempo di guerra, non adempie in tutto o in parte gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura di cose o di opere concluso con lo Stato o con un altro ente pubblico o con un’impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, per i bisogni delle forze armate dello Stato o della popolazione, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa pari al triplo del valore della cosa o dell’opera che egli avrebbe dovuto fornire e, in ogni caso, non inferiore a lire due milioni (€ 1032,91).
Se l’inadempimento, totale o parziale, del contratto è dovuto a colpa, le pene sono ridotte alla metà.
Le stesse disposizioni si applicano ai sub-fornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, allorché essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno cagionato l’inadempimento del contratto di fornitura.
Chiunque, in tempo di guerra, commette frode nell’esecuzione dei contratti di fornitura o nell’adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell’articolo precedente è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni e con la multa pari al quintuplo del valore della cosa o dell’opera che avrebbe dovuto fornire, e, in ogni caso, non inferiore a lire quattro milioni (€ 2065,83).
Chiunque distrugge, o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle forze armate dello Stato (c.p.268) è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.
Si applica l’ergastolo:
1) se il fatto è commesso nell’interesse di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano (c.p.242 n.4);
2) se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.
Quando l’esecuzione del delitto preveduto dall’articolo precedente è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso o aveva la custodia o la vigilanza delle cose ivi indicate, questi è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Chiunque, in tutto o in parte, sopprime, distrugge o falsifica, ovvero carpisce, sottrae o distrae, anche temporaneamente, atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato od altro interesse politico, interno o internazionale, dello Stato è punito con la reclusione non inferiore a otto anni .
Si applica l’ergastolo se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.
Chiunque si procura notizie che, nell’interesse della sicurezza dello Stato o, comunque nell’interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, fra le notizie che debbono rimanere segrete nell’interesse politico dello Stato sono comprese quelle contenute in atti del Governo, da esso non pubblicati per ragioni d’ordine politico, interno o internazionale.
Se si tratta di notizie di cui l’Autorità competente ha vietato la divulgazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.
Si applica l’ergastolo se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.
Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie che, nell’interesse della sicurezza dello Stato o, comunque, nell’interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete (c.p.256) è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.
Si applica l’ergastolo:
1) se il fatto è commesso nell’interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano;
2) se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato ovvero le operazioni militari.
Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie di cui l’Autorità competente ha vietato la divulgazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
Si applica l’ergastolo se il fatto è commesso nell’interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano (242-4).
Si applica l’ergastolo se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.
Quando l’esecuzione di alcuno dei delitti preveduti dagli artt. 255, 256, 257 e 258 è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso dell’atto o documento o a cognizione della notizia, questi è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Si applica la reclusione da tre a quindici anni se sono state compromesse la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.
Le stesse pene si applicano quando l’esecuzione dei delitti suddetti è stata resa possibile o soltanto agevolata per colpa di chi aveva la custodia o la vigilanza dei luoghi o delle zone di terra, di acqua o di aria, nelle quali è vietato l’accesso nell’interesse militare dello Stato.
E’ punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque:
1) si introduce clandestinamente o con inganno in luoghi o zone di terra, di acqua o di aria in cui è vietato l’accesso nell’interesse militare dello Stato;
2) è colto, in tali luoghi o zone o in loro prossimità, in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere alcuni dei delitti preveduti dagli art. 256, 257 e 258;
3) è colto in possesso ingiustificato di documenti o di qualsiasi altra cosa atta a fornire le notizie indicate nell’art. 256.
Se alcuno dei fatti preveduti dai numeri precedenti è commesso in tempo di guerra, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
Chiunque rivela taluna delle notizie di carattere segreto indicate nell’art. 256 è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.
Se il fatto è commesso in tempo di guerra, ovvero ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato o le operazioni militari, la pena della reclusione non può essere inferiore a dieci anni.
Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, si applica, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, la pena dell’ergastolo; e, nei casi preveduti dal primo capoverso la pena dell’ergastolo.
Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi ottiene la notizia.
Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da tre a quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo capoverso.
Chiunque rivela notizie, delle quali l’Autorità competente ha vietato la divulgazione (c.p.256), è punito con la reclusione non inferiore a tre anni.
Se il fatto è commesso in tempo di guerra, ovvero ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato o le operazioni militari, la pena è della reclusione non inferiore a dieci anni.
Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, si applica, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, la reclusione non inferiore a quindici anni; e, nei casi preveduti dal primo capoverso, l’ergastolo.
Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi ottiene la notizia.
Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da tre a quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo capoverso.
Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio (c.p.358), che impiega a proprio o altrui profitto invenzioni o scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali che egli conosca per ragione del suo ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete nell’interesse della sicurezza dello Stato (c.p.256, 268), è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a lire due milioni (€ 1032,91).
Se il fatto è commesso nell’interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano, o se ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato ovvero le operazioni militari, il colpevole è punito con l’ergastolo.
Chiunque, incaricato dal Governo italiano di trattare all’estero affari di Stato, si rende infedele al mandato è punito, se dal fatto possa derivare nocumento all’interesse nazionale, con la reclusione non inferiore a cinque anni.
Chiunque, in tempo di guerra, diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose, che possano destare pubblico allarme o deprimere lo spirito pubblico o altrimenti menomare la resistenza della nazione di fronte al nemico, o svolge comunque una attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.
La pena è non inferiore a quindici anni:
1) se il fatto è commesso con propaganda o comunicazioni dirette a militari;
2) se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero.
La pena è dell’ergastolo se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico (268, 313).
Chiunque istiga i militari a disobbedire alle leggi o a violare il giuramento dato o i doveri della disciplina militare o altri doveri inerenti al proprio stato, ovvero fa a militari l’apologia di fatti contrari alle leggi, al giuramento, alla disciplina o ad altri doveri militari, è punito per ciò solo, se il fatto non costituisce un più grave delitto (c.p.302, 303), con la reclusione da uno a tre anni.
La pena è della reclusione da due a cinque anni se il fatto è commesso pubblicamente.
Le pene sono aumentate se il fatto è commesso in tempo di guerra.
Agli effetti della legge penale, il reato si considera avvenuto pubblicamente quando il fatto è commesso:
1) col mezzo della stampa , o con altro mezzo di propaganda;
2) in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone
3) in una riunione che, per il luogo in cui è tenuta, o per il numero degli intervenuti, o per lo scopo od oggetto di essa abbia carattere di riunione non privata.
Chiunque, in tempo di guerra, adopera mezzi diretti a deprimere il corso dei cambi, o ad influire sul mercato dei titoli o dei valori (c.p.501), pubblici o privati, in modo da esporre a pericolo la resistenza della nazione di fronte al nemico, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a lire sei milioni (€ 3098,74).
Se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero, la reclusione non può essere inferiore a dieci anni.
La reclusione è non inferiore a quindici anni se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico (c.p.268, 313).
Le pene stabilite negli art. 247 e seguenti si applicano anche quando il delitto è commesso a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, con lo Stato italiano.
Il cittadino (c.p. 4, 242-3) che, fuori del territorio dello Stato (c.p.42), diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose sulle condizioni interne dello Stato, per modo da menomare il credito o il prestigio dello Stato all’estero, o svolge comunque un’attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali, è punito con la reclusione non Inferiore a cinque anni (c.p.313).
Chiunque nel territorio dello Stato (c.p. 4) promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni (18 Cost.; c.p. 7, n. 1, 8, 302-312, 363).
Alla stessa pena soggiace chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni aventi per fine la soppressione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società.
Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni predette, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.
Chiunque promuove, costituisce, organizza, finanzia anche indirettamente o dirige associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con fini di eversione dell’ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.
Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
1. Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige,
finanzia anche indirettamente associazioni che si propongono il compimento
all'estero, o comunque ai danni di uno Stato estero, di un'istituzione o di un
organismo internazionale, di atti di violenza su persone o cose, con finalità
di terrorismo, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.
2. Chiunque partecipa alle associazioni indicate nel comma 1
è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di
favoreggiamento, dà rifugio o fornisce ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti
di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni
indicate negli articoli 270, 270-bis e 270-ter, è punito con la reclusione fino
a quattro anni.
2. La pena è aumentata se l'ospitalità, i mezzi di
trasporto, gli strumenti di comunicazione sono prestati continuativamente.
3. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un
prossimo congiunto.
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo precedente, nel territorio dello Stato, promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongano di svolgere o che svolgano un’attività diretta a distruggere o deprimere il sentimento nazionale è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Si applica l’ultimo capoverso dell’articolo precedente.
Chiunque nel territorio dello Stato fa propaganda per la instaurazione violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre, o per la soppressione violenta di una classe sociale o, comunque, per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, ovvero fa propaganda per la distruzione di ogni ordinamento politico e giuridico della società, è punito con la reclusione da uno a cinque anni (c.p.302-312, 363).
[Se la propaganda è fatta per distruggere o deprimere il sentimento nazionale, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni]. [38]
Alle stesse pene soggiace chi fa apologia (c.p.303 n.2) dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti.
Chiunque senza autorizzazione del Governo promuove, costituisce, organizza o dirige nel territorio dello Stato associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, o sezioni di essi, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 1 milione (€ 516,46) a 4 milioni (€ 2065,83).
Se l’autorizzazione è stata ottenuta per effetto di dichiarazioni false o reticenti, la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa non inferiore a lire 2 milioni (€ 1032,91).
Chiunque partecipa nel territorio dello Stato ad associazioni, enti o istituti, o sezioni di essi, di carattere internazionale, per i quali non sia stata conceduta l’autorizzazione del Governo, è punito con la multa da lire duecentomila (€ 103,29) a due milioni (€ 1032,91).
La stessa pena si applica al cittadino, residente nel territorio dello Stato, che senza l’autorizzazione del Governo partecipa ad associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, che abbiano sede all’estero.
Abrogato
Il cittadino che, da uno Stato in guerra con lo Stato italiano, accetta gradi o dignità accademiche, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, pensioni o altre utilità, inerenti ai predetti gradi, dignità, titoli, decorazioni o onorificenze, è punito con la reclusione fino a un anno.
Chiunque attenta alla vita alla incolumità o alla libertà personale del Presidente della Repubblica è punito con l’ergastolo (c.p.290-bis).
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo precedente, attenta alla libertà del Presidente della Repubblica, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni (c.p.290-bis, 313).
Chiunque offende l’onore o il prestigio del Presidente della Repubblica è punito con la reclusione da uno a cinque anni (c.p.290-bis, 292-bis, 313).
Chiunque pubblicamente, fa risalire al Presidente della Repubblica il biasimo o la responsabilità degli atti del Governo, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 200.000 (€103,29) a lire 2 milioni (1032,91) (c.p.290-bis, 313).
Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.
Se dall’attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.
Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell’esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.
Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l’ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.
Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste nel secondo e quarto comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.
Abrogato
Abrogato
Chiunque commette un fatto duetto a mutare la costituzione dello Stato o la forma del Governo, con mezzi non consentiti dall’ordinamento costituzionale dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni.
Chiunque promuove un’insurrezione armata contro i poteri dello Stato è punito con l’ergastolo.
Coloro che partecipano alla insurrezione sono puniti con la reclusione da tre a quindici anni: coloro che la dirigono, con l’ergastolo .
La insurrezione si considera armata anche se le armi sono soltanto tenute in un luogo di deposito.
Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto duetto a portare la devastazione, il saccheggio (c.p.419) o la strage (c.p.422) nel territorio dello Stato o in una parte di esso è punito con l’ergastolo.
Chiunque commette un fatto diretto a suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato , è punito con l’ergastolo.
Chiunque usurpa un potere politico, ovvero persiste nell’esercitarlo indebitamente, è punito con la reclusione da sei a quindici anni.
Alla stessa pena soggiace chiunque indebitamente assume un alto comando militare.
Se il fatto è commesso in tempo di guerra, il colpevole è punito con l’ergastolo ed è punito con [la morte] se il fatto ha compromesso l’esito delle operazioni militari.
Chiunque nel territorio dello Stato e senza approvazione del Governo arruola o arma cittadini perché militino al servizio o a favore dello straniero, è punito con la reclusione da tre a sei anni.
La pena è aumentata se fra gli arruolati sono militari in servizio, o persone tuttora soggette agli obblighi del servizio militare.
E’ punito con la reclusione non inferiore a dieci anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette un fatto diretto ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:
1) al Presidente della Repubblica (c.p.290-bis) o al Governo l’esercizio delle attribuzioni o prerogative conferite dalla legge;
2) alle Assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte Costituzionale o alle Assemblee regionali l’esercizio delle loro funzioni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è diretto soltanto a turbare l’esercizio delle attribuzioni, prerogative o funzioni suddette.
Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.
Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell’ergastolo.
Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, m conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.
Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell’ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell’ipotesi prevista dal terzo comma.
Chiunque pubblicamente (266-4) vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo o la Corte Costituzionale o l’Ordine giudiziario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o quelle della liberazione (292-bis, 313).
Agli effetti degli artt. 276, 277, 278, 279, 289 è parificato al Presidente della Repubblica chi ne fa le veci (86 Cost.).
Chiunque pubblicamente (c.p.266 n.4) vilipende la nazione italiana è punito con la reclusione da uno a tre anni (c.p.293).
Chiunque vilipende la bandiera nazionale (12 Cost.) o un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Agli effetti della legge penale, per bandiera nazionale s’intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche a chi vilipende i colori nazionali raffigurati su cosa diversa da una bandiera (c.p.292-bis, 293).
La pena prevista nei casi indicati dagli artt. 278 (offesa all’onore o al prestigio del Presidente della Repubblica), 290, comma secondo (vilipendio delle Forze armate), e 292 (vilipendio della bandiera o di altro emblema dello Stato), è aumentata, se il fatto è commesso dal militare in congedo.
Si considera militare in congedo chi, non essendo in servizio alle armi, non ha cessato di appartenere alle Forze armate dello Stato, ai sensi degli artt. 8 e 9 del Codice Penale Militare di Pace.
Nei casi indicati dai due articoli precedenti , la pena è aumentata se il fatto è commesso dal cittadino in territorio estero (c.p. 4, 242-3).
Chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l’esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà, è punito con la reclusione da uno a cinque anni (c.p.311, 312).
Chiunque nel territorio dello Stato attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Capo di uno Stato estero è punito nel caso di attentato alla vita con la reclusione non inferiore a venti anni e, negli altri casi, con la reclusione non inferiore a quindici anni. Se dal fatto è derivata la morte del Capo dello Stato estero, il colpevole è punito con [la morte, nel caso di attentato alla vita; negli altri casi è punito con] l’ergastolo (c.p.298, 300, 301).
Chiunque nel territorio dello Stato fuori dei casi preveduti dall’articolo precedente, attenta alla libertà del Capo di uno Stato estero è punito con la reclusione da tre a dieci anni (c.p.298, 300-301, 313).
Abrogato
Chiunque nel territorio dello Stato offende l’onore o il prestigio del Capo di uno Stato estero è punito con la reclusione da uno a tre anni (c.p.298, 300, 301, 313).
Abrogato
Le disposizioni dei tre articoli precedenti si applicano anche se i fatti, ivi preveduti, sono commessi contro rappresentanti di Stati esteri, accreditati presso il Governo della Repubblica, in qualità di Capi di missione diplomatica, a causa o nell’esercizio delle loro funzioni (c.p.300, 301, 313).
Chiunque nel territorio dello Stato (42) vilipende, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità del diritto interno dello Stato italiano, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (300, 313).
Le disposizioni degli artt. 295, 296, 297 e 299 si applicano solo in quanto la legge straniera garantisca, reciprocamente, al Capo dello Stato italiano o alla bandiera italiana parità di tutela penale.
I Capi di missione diplomatica sono equiparati ai Capi di Stati esteri, a norma dell’art. 298, soltanto se lo Stato straniero concede parità di tutela penale ai Capi di missione diplomatica italiana.
Se la parità della tutela penale non esiste, si applicano le disposizioni dei titoli dodicesimo e tredicesimo (c.p.575 - c.p.p. 649), ma la pena è aumentata (c.p.64).
Quando l’offesa alla vita, alla incolumità, alla libertà o all’onore, indicata negli artt. 276, 277, 278, 280, [281, 282] 295, 296, [297 e 298], è considerata dalla legge come reato anche in base a disposizioni diverse da quelle contenute nei Capi precedenti, si applicano le disposizioni che stabiliscono la pena più grave.
Nondimeno, nei casi in cui debbono essere applicate disposizioni diverse da quelle contenute nei Capi precedenti, le pene sono aumentate da un terzo alla metà.
Quando l’offesa alla vita, alla incolumità alla libertà o all’onore è considerata dalla legge come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato, questo cessa dal costituire un reato complesso (84), e il colpevole soggiace a pene distinte, secondo le norme sul concorso dei reati (c.p.71), applicandosi, per le dette offese, le disposizioni contenute nei Capi precedenti.
Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi (c.p.43), preveduti dai Capi primo e secondo di questo Titolo, per i quali la legge stabilisce [la pena di morte] l’ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se la istigazione è accolta, ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.
Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione.
Abrogato
Chiunque pubblicamente (266-4) istiga a commettere uno o più fra i delitti indicati nell’articolo precedente è punito, per il solo fatto dell’istigazione, con la reclusione da tre a dodici anni.
La stessa pena si applica a chiunque pubblicamente fa l’apologia di uno o più fra i delitti indicati nell’articolo precedente.
Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell’art. 302, coloro che partecipano all’accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.
Per i promotori la pena è aumentata (c.p.64).
Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l’accordo (c.p.308).
Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell’art. 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano la associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.
Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da due otto anni.
I capi dell’associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Le pene sono aumentate (c.p.64) se l’associazione tende a commettere due o più dei delitti sopra indicati (c.p.308).
Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell’art. 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni (c.p.309).
Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni.
I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce il vitto a taluna delle persone che partecipano all’associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni (308, 309).
La pena è aumentata (c.p.64) se il rifugio o il vitto sono prestati continuatamente.
Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.
Agli effetti della legge penale (c.p.384, 418-3), si intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole (c.p.540).
Nei casi preveduti dagli artt. 304, 305 e 307 non sono punibili coloro i quali, prima che sia commesso il delitto per cui l’accordo è intervenuto o l’associazione è costituita, e anteriormente all’arresto, ovvero al procedimento:
1) disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento dell’associazione;
2) non essendo promotori o capi, recedono dall’accordo o dall’associazione.
Non sono parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque che sia compiuta l’esecuzione del delitto per cui l’accordo è intervenuto o l’associazione è stata costituita.
Nei casi preveduti dagli artt. 306 e 307, non sono punibili coloro i quali, prima che sia commesso il delitto per cui la banda armata venne formata, e prima dell’ingiunzione dell’Autorità o della forza pubblica, o immediatamente dopo tale ingiunzione:
1) disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento della banda;
2) non essendo promotori o capi della banda, si ritirano dalla banda stessa, ovvero si arrendono, senza opporre resistenza e consegnando o abbandonando le armi.
Non sono parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque che sia compiuta l’esecuzione del delitto per cui la banda è stata formata.
Agli effetti della legge penale, nella denominazione di tempo di guerra è compreso anche il periodo di imminente pericolo di guerra, quando questa sia seguita.
Le pene comminate per i delitti preveduti da questo titolo sono diminuite (c.p.65) quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.
Lo straniero, condannato a una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti preveduti da questo Titolo, è espulso dallo Stato (c.p.235).
Per i delitti preveduti dagli artt. 244, 245, 265, 267, 269, 270-ter e 270-quater con riferimento alle ipotesi di cui all'articolo 270-ter, [273, 274], 277, 278, 279, 287 e 288 non si può procedere senza l’autorizzazione del Ministro per la Giustizia (343 c.p.p.).
Parimenti non si può procedere senza tale autorizzazione per i delitti preveduti dagli artt. 247, 248, 249, 250, 251 e 252, quando sono commessi a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, allo Stato italiano.
Per il delitto preveduto nell’art. 290, quando è commesso contro l’Assemblea Costituente ovvero contro le Assemblee legislative o una di queste, non si può procedere senza l’autorizzazione dell’Assemblea, contro la quale il vilipendio è diretto. Negli altri casi non si può procedere senza l’autorizzazione del Ministro per la Giustizia.
I delitti preveduti dagli artt. 296, [297, 298] in relazione agli artt. 296 e [297], e dell’art. 299, sono punibili a richiesta del Ministro per la Giustizia (342 c.p.p.).
Il pubblico ufficiale (c.p.357) o l’incaricato di un pubblico servizio (c.p.358), che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.
Abrogato
Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che si appropria o, comunque, distrae, a profitto proprio o di un terzo, denaro o qualsiasi cosa mobile non appartenente alla pubblica amministrazione, di cui egli ha il possesso per ragione del suo ufficio o servizio, è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa non inferiore a Lire duecentomila (€ 103,29).
Si applicano le disposizioni del capoverso dell’articolo precedente.
Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell’errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni (c.p.32-quater).
Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a lire sette milioni settecentoquarantacinquemila (€ 3999,96) si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da dieci a cinquanta milioni di lire. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.
Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni (c.p.32-quater).
La condanna per i reati di cui agli artt. 314 e 317 importa l’interdizione perpetua dai pubblici uffici (c.p.283). Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l’interdizione temporanea (c.p.28, 37).
Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (c.p.32-quater).
Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d’ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno.
Il pubblico ufficiale (c.p.357), che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni (c.p.32-quater).
La pena è aumentata se il fatto di cui all’art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene (c.p.32-quater).
Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.
Le disposizioni dell’art. 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all’art. 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato (c.p.32-quater).
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.
Le pene stabilite nel primo comma dell’art. 318, nell’art. 319, nell’art. 319-bis, nell’art. 319-ter, e nell’art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità (c.p.32-quater).
Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale (c.p.357) o ad un incaricato di un pubblico servizio (c.p.358) che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata alla pena stabilita nel primo comma dell’art. 318, ridotta di un terzo (c.p.32-quater).
Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell’art. 319, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’art. 318.
La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’art. 319.
Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:
1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea svolgono funzioni è attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessa dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo.
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma.
Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto a il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato.
Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale (357), o l’incaricato di un pubblico servizio (c.p.358), che, nello svolgimento delle proprie funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità.
Se i fatti previsti dagli artt. 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 320, 322, 322-bis e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite (c.p.65).
Abrogato
Il pubblico ufficiale, che, direttamente o per interposta persona, o con atti simulati, prende un interesse privato in qualsiasi atto della pubblica amministrazione presso la quale esercita il proprio ufficio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire duecentomila (€ 103,29) a quattro milioni (€ 2065,83).
Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell’ufficio o servizio, e che debbono rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire un milione (€ 516,46).
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete (c.p.256, 261, 622; c.p.p. 118-3, 201, 329), o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se l’agevolazione è soltanto colposa (c.p.43), si applica la reclusione fino a un anno.
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.
Abrogato
Il pubblico ufficiale, che nell’esercizio delle sue funzioni, eccita ai dispregio delle istituzioni o alla inosservanza delle leggi, delle disposizioni dell’Autorità o dei doveri inerenti a un pubblico ufficio o servizio, ovvero fa l’apologia di fatti contrari alle leggi, alle disposizioni dell’Autorità o ai doveri predetti, è punito, quando il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire 400.000 (€ 206,58).
La disposizione precedente si applica anche al pubblico impiegato incaricato di un pubblico servizio, e al ministro di un culto.
Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio , che indebitamente rifiuta (c.p.366, 388-5) un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Fuori dei casi previsti dal primo comma il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni (€ 1032,91). Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.
Il militare o l’agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall’Autorità competente nelle forme stabilite dalla legge, è punito con la reclusione fino a due anni.
Abrogato
I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio aventi la qualità di impiegati, i privati che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessità, non organizzati in imprese, e i dipendenti da imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, i quali, in numero di tre o più, abbandonano collettivamente l’ufficio, l’impiego, il servizio o il lavoro, ovvero li prestano in modo da turbarne la continuità o la regolarità, sono puniti con la reclusione fino a due anni.
I capi, promotori od organizzatori, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni.
Le pene sono aumentate se il fatto: 1) è commesso per fine politico; 2) ha determinato dimostrazioni, tumulti o sommosse popolari.
Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità (c.p.359), interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a lire un milione (€ 516,46) (c.p.332, 635 n. 2).
I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a lire sei milioni (€ 3098,74). Si applica la disposizione dell’ultimo capoverso dell’articolo precedente.
Abrogato
Il pubblico ufficiale o il dirigente un servizio pubblico o di pubblica necessità, che, in occasione di alcuno dei delitti preveduti dai due articoli precedenti, ai quali non abbia preso parte, rifiuta od omette di adoperarsi per la ripresa del servizio a cui è addetto o preposto, ovvero di compiere ciò che è necessario per la regolare continuazione del servizio, è punito con la multa fino a lire 1 milione (€ 516,46).
Abrogato
Il pubblico ufficiale, l’impiegato incaricato di un pubblico servizio, il privato che esercita un servizio pubblico o di pubblica necessità non organizzato in impresa, o il dipendente da imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, il quale abbandona l’ufficio, il servizio o il lavoro, al fine di turbarne la continuità, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire un milione (€ 516,46).
La stessa pena si applica anche a chi, con il fine sopra indicato, senza abbandonare l’ufficio, il servizio o il lavoro, li presta in modo da turbarne la continuità o la regolarità.
La pena è aumentata se dal fatto deriva pubblico o privato nocumento.
Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale (c.p.253-265; c.p.p. 316-323) o dall’autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favore il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila (€ 51,65) a un milione (€ 516,46) (c.p.388 n.3).
Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da lire sessantamila (€ 30,99) a lire seicentomila (€ 309,87) se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa, affidata alla sua custodia (c.p.388 n.4).
La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a lire seicentomila (€ 309,87) se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.
Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale (c.p.253-265; c.p.p. 316-323) o dall’autorità amministrativa, per colpa (c.p.43) ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila (€ 309,87) (388-bis).
Salvo quanto previsto dall'articolo 322-ter, nel caso di condanna per delitti previsti dal presente capo è comunque ordinata la confisca anche nelle ipotesi previste dall'articolo 240, primo comma.
2. Nel caso di condanna per delitti di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale commessi a fini patrimoniali, la sentenza è trasmessa al procuratore generale presso la Corte dei conti, che procede ad accertamenti patrimoniali a carico del condannato.
Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell’ufficio o del servizio, è punito con la reclusione dai sei mesi a cinque anni .
La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa (c.p.339).
Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale (c.p.357) o ad un incaricato di un pubblico servizio (c.p.358), mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni (c.p.339).
Chiunque occulti o custodisca mezzi di trasporto di qualsiasi tipo che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche o predisposizioni tecniche tali da costituire pericolo per l'incolumità fisica degli operatori di polizia, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni (€ 2582,28) a lire venti milioni (€ 10329,14).
La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque altera mezzi di trasporto operando modifiche o predisposizioni tecniche tali da costituire pericolo per l'incolumità fisica degli operatori di polizia.
Se il colpevole è titolare di concessione o autorizzazione o licenza o di altro titolo abilitante l'attività, alla condanna consegue la revoca del titolo che legittima la medesima attività.
Chiunque usa violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ad una rappresentanza di esso, o ad una qualsiasi pubblica Autorità costituita in collegio, per impedirne, un tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne comunque l’attività, è punito con la reclusione da uno a sette anni (c.p.339).
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per influire sulle deliberazioni collegiali di imprese che esercitano servizi pubblici (c.p.358) o di pubblica necessità (c.p.359) qualora tali deliberazioni abbiano per oggetto l’organizzazione o l’esecuzione dei servizi (c.p.339).
Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate (c.p.64) se la violenza o la minaccia è commessa con armi (585), o da persona travisata, o da più persone riunite o con scritto anonimo, o un modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte.
Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite (c.p.112 n. 1), mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è, nei casi preveduti dalla prima parte dell’art. 336 e dagli artt. 337 e 338, della reclusione da tre a quindici anni, e, nel caso preveduto dal capoverso dell’art. 336 della reclusione da due a otto anni.
Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge (c.p.331, 338, 431, 432, 433), cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico (c.p.358) o di un servizio di pubblica necessità (c.p.359) è punito con la reclusione fino a un anno.
I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.
Abrogato
Chiunque offende l’onore o il prestigio di un pubblico ufficiale (c.p.357), in presenza di lui e a causa o nell’esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione (da sei mesi) a due anni.
La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno, duetti al pubblico ufficiale, e a causa delle sue funzioni.
La pena è della reclusione da uno a tre anni, se l’offesa consiste nella attribuzione di un fatto determinato.
Le pene sono aumentate quando il fatto è commesso con violenza o minaccia, ovvero quando l’offesa è recata in presenza di una o più persone (c.p.344).
Chiunque offende l’onore o il prestigio di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o di una rappresentanza di esso, o di una pubblica Autorità costituita in collegio, al cospetto del Corpo, della rappresentanza o del collegio, è punito con la reclusione fino a tre anni. [62]
La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, o con scritto o disegno, duetti al Corpo, alla rappresentanza o al collegio, a causa delle sue funzioni.
La pena è della reclusione da uno a quattro anni se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato.
Si applica la disposizione dell’ultimo capoverso dell’articolo precedente.
Chiunque offende l’onore o il prestigio di un magistrato in udienza è punito con la reclusione fino a tre anni. [63]
La pena è della reclusione da due a cinque anni, se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato.
Le pene sono aumentate (c.p.64) se il fatto è commesso con violenza o minaccia.
Abrogato
Le disposizioni dell’art. 341 si applicano anche nel caso in cui l’offesa è recata a un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio (c.p.358); ma le pene sono ridotte di un terzo.
Chiunque, per disprezzo verso l’Autorità, rimuove, lacera, o altrimenti, rende illeggibili o comunque inservibili scritti o disegni affissi o esposti al pubblico per ordine dell’Autorità stessa, è punito con la multa fino a lire un milione (€ 516,46) (664).
Chiunque, millantando credito presso un pubblico ufficiale (357), o presso un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio (c.p.358), riceve o fa dare o fa promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o impiegato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire seicentomila (€ 309,87) a quattro milioni (€ 2065,83).
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da lire un milione (€ 516,46) a sei milioni (€ 3098,74), se il colpevole riceve o fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare (c.p.382).
Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego è punito con la reclusione fino a due anni.
Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale (c.p.357) o impiegato (c.p.358) il quale, avendo ricevuta partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospendere le sue funzioni o le sue attribuzioni, continua ad esercitarle (c.p.287).
La condanna importa la pubblicazione della sentenza (c.p.36).
Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila (€ 103,29) a un milione (€ 516,46).
Chiunque viola i Sigilli, per disposizione della legge o per ordine dell’Autorità apposti al fine di assicurare la conservazione o la identità di una cosa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire duecentomila (€ 103,29) a due milioni (€ 1032,91) (c.p.350).
Se il colpevole è colui che ha un custodia la cosa, la pena è della reclusione da tre a cinque anni e della multa da lire seicentomila (€ 309,87) a sei milioni (€ 3098,74).
Se la violazione dei Sigilli è resa possibile, o comunque agevolata, per colpa di chi ha in custodia la cosa, questi è punito con la multa da lire centomila (€ 51,65) a due milioni (€ 1032,91).
Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora corpi di reato (253 n.2 c.p.p.), atti, documenti, ovvero un’altra cosa mobile particolarmente custodita in un pubblico ufficio, o presso un pubblico ufficiale o un impiegato che presti un pubblico servizio, è punito qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione da uno a cinque anni.
Chiunque vende, distribuisce o affigge, in luogo pubblico o aperto al pubblico, scritti o disegni, dei quali l’Autorità ha ordinato il sequestro, è punito con la multa fino a lire un milione (€ 516,46).
Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire duecentomila (€ 103,29) a due milioni (€ 1032,91) (c.p.32-quater).
Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall’Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da lire un milione (€ 516,46) a quattro milioni (€ 2065,83).
Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale (c.p.357) o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.
Chiunque, per denaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati nell’articolo precedente, è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa fino a lire un milione (€ 516,46).
Chiunque, non adempiendo agli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un’impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire duecentomila (€ 103,29).
La pena è aumentata (64) se la fornitura concerne:
1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;
2) cose od opere destinate all’armamento o all’equipaggiamento delle forze armate dello Stato;
3) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.
Se il fatto è commesso per colpa (c.p.43), si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da lire centomila (€ 51,65) a quattro milioni (€ 2065,83).
Le stesse disposizioni si applicano ai sub-fornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura (c.p.32-quater).
Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell’adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell’articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire due milioni (€ 1032,91) (c.p.32-quater).
La pena è aumentata (c.p.64) nei casi preveduti dal primo capoverso dell’articolo precedente.
Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.
Il titolare della delegazione A.C.I. (a differenza dei ben diversi uffici di delegazione degli "Automobile Club") è pubblico ufficiale, in quanto è a lui attribuita la capacità di riscuotere le tasse automobilistiche.
Sez. V, sent.
n. 9091 del 03-07-1989.
La norma del capoverso dell'art. 357 del cod. pen. va interpretata nel senso che ad integrare la qualifica soggettiva di pubblico ufficiale è sufficiente l'esistenza in capo al soggetto di poteri autoritativi oppure, in alternativa o anche congiuntamente, di poteri certificativi, e non nel senso della necessaria presenza, anche solo in astratto, di poteri congiuntamente autoritativi e certificativi. Nel concetto di "poteri autoritativi" rientrano non soltanto i "poteri coercitivi" (di arresto, di perquisizione etc.) ma tutte quelle attività che sono atti di volontà di Pubblica Amministrazione con esplicazione di un potere pubblico discrezionale (ad es. le autorizzazioni amministrative) nei confronti di un soggetto che così viene a trovarsi su un piano non paritetico, non "di diritto privato", rispetto all'autorità che tale potere esercita.
Sez. V, sent.
n. 7234 del 05-07-1991.
In tema di delitti contro la Pubblica Amministrazione, la qualità di pubblico ufficiale deriva dall'inserimento dell'agente nell'organizzazione della Pubblica Amministrazione sulla base di un rapporto che può ripetere il momento genetico anche dal modello convenzionale, e prescinde dalla titolarità di poteri decisori ove l'agente medesimo partecipi alla formazione dell'attività dell'ufficio, con riferimento a qualsiasi fase anche interna del procedimento amministrativo. (Nella fattispecie, trattavasi del reato di cui all'art. 323 cod. pen.).
Sez. VI, sent. n. 9906 del 14-09-1994
In materia di reati contro la Pubblica Amministrazione con specifico riguardo alla nuova nozione di pubblico ufficiale introdotta dalla legge 26 aprile 1990 n. 86, l'espressione "giurisdizionale" contenuta in detta legge deve essere intesa in senso improprio, non solo quale esercizio della giurisdizione, ma anche con riferimento alle funzioni di altri organi giudiziari (quale il pubblico ministero e gli ausiliari del giudice, tra i quali deve essere annoverato il curatore del fallimento). La legge 7 febbraio 1992 n. 181 non ha fatto che dirimere i dubbi derivanti dall'improprio uso dell'espressione, e pertanto alla stessa non può che assegnarsi valore interpretativo.
Sez. VI, sent. n. 9900 del 14-09-1994.
Ai fini della nozione di pubblico ufficiale, non rileva il rapporto di dipendenza del soggetto rispetto allo Stato o ad altro ente pubblico, ma è richiesto soltanto l'esercizio effettivo di una pubblica funzione. Tale deve essere considerata l'attività consistente nella acquisizione della prova di un fatto, imposta dall'ordinamento, come condizione necessaria per l'erogazione di un pubblico servizio. (Nella specie, è stato ritenuto configurabile il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, ex art. 483 cod. pen., nel fatto di chi, in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa a un funzionario dell'Enel, aveva attestato, contrariamente al vero, che l'immobile da lui condotto era stato costruito sulla base di una regolare concessione edilizia, trattandosi di un presupposto necessario, in base alle vigenti disposizioni, per l'ottenimento di fornitura di energia elettrica).
Sez. V, sent.
n. 2036 del 05-03-1997.
Ai fini della nozione di pubblico ufficiale, non rileva il rapporto di dipendenza del soggetto rispetto allo Stato o ad altro ente pubblico, ma è richiesto soltanto l'esercizio effettivo di una pubblica funzione. Tale deve essere considerata l'attività consistente nella acquisizione della prova di un fatto, imposta dall'ordinamento, come condizione necessaria per l'erogazione di un pubblico servizio. (Nella specie, è stato ritenuto configurabile il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, ex art. 483 cod. pen., nel fatto di chi, in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa a un funzionario dell'Enel, aveva attestato, contrariamente al vero, che l'immobile da lui condotto era stato costruito sulla base di una regolare concessione edilizia, trattandosi di un presupposto necessario, in base alle vigenti disposizioni, per l'ottenimento di fornitura di energia elettrica).
Sez. V, sent.
n. 2036 del 05-03-1997.
L'agente di assicurazione che rilascia il certificato per la cosiddetta R.C.A. ed il relativo contrassegno a sua firma non riveste la qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (se pubblico impiegato), necessaria per integrare il delitto di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. La legge 24 dicembre 1969 n. 990, infatti, non ha modificato la natura giuridica delle compagnie di assicurazione, che resta eminentemente commerciale, anche se ad uno dei rami in cui tale attività si esplica (assicurazione della responsabilità civile connessa alla circolazione dei veicoli a motore) è collegato un interesse di carattere generale. Conseguentemente, il falso commesso dall'agente di assicurazione sul certificato da lui rilasciato è punibile ex art. 485 cod. pen.
Sez. V, sent.
n. 7712 del 12-07-1995.
Gli allievi della scuola di polizia, espletando attività solo discente, non sono ancora investiti di pubbliche funzioni e solo quando vengono mandati in servizio di ordine pubblico investono tali funzioni in quanto manifestano la volontà dello Stato, essendo in quel frangente pubblici ufficiali. Al contrario assumono permanentemente la qualifica di agente di Polizia giudiziaria e sono pubblici ufficiali, anche quando non sono comandati in servizio, coloro che, al termine della scuola, sono nominati agenti e mandati ai reparti od uffici, ancorché in prova, dato che pure in tale qualifica svolgono concretamente mansioni da pubblici ufficiali. (Fattispecie in tema di resistenza ad agenti ausiliari che si trovavano allo stadio come spettatori. Affermando i principi di cui sopra la Cassazione ha rilevato che gli stessi, trattenuti in servizio all'atto del collocamento in congedo, erano agenti di Polizia giudiziaria a tutti gli effetti nonché pubblici ufficiali).
Sez. VI, sent. n. 5816 del 18-05-1995.
Alla guardia particolare giurata, nella specie adibita alla vigilanza all'ingresso di un pubblico ente ospedaliero, deve attribuirsi, in virtù del disposto dell'art. 358 del cod. pen., sostituito dall'art. 18 della legge 26 aprile 1990 n. 86, la qualità non di pubblico ufficiale ma di incaricato di pubblico servizio non avente la qualifica di pubblico impiegato. Invero, in forza del combinato disposto degli artt. 133 e 134 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, le guardie particolari giurate possono essere destinate soltanto alla vigilanza e alla custodia di entità patrimoniali, previa autorizzazione prefettizia che, per l'appunto, non può essere concessa "per operazioni che importino un esercizio di pubbliche funzioni o una violazione della libertà individuale". Né la qualità di pubblico ufficiale potrebbe essere loro attribuita sulla base della abilitazione loro concessa di stendere verbali fidefacenti ovvero della possibilità di collaborare a richiesta delle forze dell'ordine nell'attività di repressione dei reati o di tutela dell'ordine pubblico. Quanto al primo profilo, trattasi di attività certativa non esplicante effetti all'esterno dell'ufficio e comunque inidonea a connotare una pubblica funzione se disgiunta da un autonomo potere certificativo. Quanto al secondo, si tratta di funzioni sussidiarie prive di autonomia, non dissimili - ancorché più qualificate - da quelle che, in certi casi sono chiamati a svolgere. Non è pertanto configurabile in danno alle guardie particolari giurate il delitto di cui agli artt. 341 o 344 cod. pen..
Sez. VI, sent. n. 3224 del 21-03-1992.
Alla guardia giurata va riconosciuta la qualità di pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 cod. pen.. La guardia giurata è chiamata dall'ordinamento, a seguito di specifica investitura amministrativa, ad esercitare poteri che attengono alla potestà statuale con riguardo alla tutela dei beni dei singoli e della collettività, e nell'esercizio dei suoi compiti manifesta la volontà della Pubblica Amministrazione protesa ad attuare una siffatta tutela, integra le funzioni proprie dell'autorità di Polizia, pone in essere atti certificativi con riguardo alla redazione dei verbali all'esito della propria attività o delle investigazioni svolte, nonché può compiere atti autoritativi per la realizzazione delle attribuzioni affidategli. (Nella fattispecie, è stato ritenuto configurabile il peculato nell'appropriazione compiuta da una guardia, incaricata del trasporto valori da parte di una banca, di somma di danaro affidatole).
Sez. VI, sent. n. 650 del 17-05-1993.
Le guardie venatorie, pur non essendo agenti di polizia giudiziaria, nell'esercizio delle loro funzioni ricoprono la veste di pubblici ufficiali poiché esercitano poteri autoritativi e certificativi nell'ambito dell'attività di protezione della fauna selvatica che, in quanto patrimonio indisponibile dello Stato, attiene ad un interesse pubblico della comunità nazionale. E' illegittimo perciò ed integra gli estremi contravvenzionali di cui all'art. 651 cod. pen. il rifiuto delle proprie generalità quando queste siano richieste da una guardia venatoria nell'esercizio dei compiti di vigilanza che le sono propri.
Sez. V, sent.
n. 4898 del 23-05-1997.
In tema di reati contro la Pubblica Amministrazione, il bidello di una scuola elementare - che non abbia altre mansioni oltre quelle di pulizia dei locali della scuola e della loro custodia, che sono mansioni meramente materiali e non sussidiarie a quelle dei pubblici ufficiali operanti nella scuola stessa - non riveste la qualifica di pubblico ufficiale: trattasi, invero, di soggetto che non è neppure pubblico impiegato, bensì ausiliario ex art. 2 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 420. (Fattispecie in cui la Suprema Corte, in relazione ad espressione offensiva rivolta ad una bidella di una scuola elementare, ha escluso la configurabilità del contestato reato di oltraggio ed ha ritenuto che il fatto dovesse essere qualificato come ingiuria).
Sez. VI, sent. n. 8620 del 24-09-1996.
In materia di reati contro la Pubblica Amministrazione, i criteri normativi di identificazione menzionati dall'art. 357, comma secondo, del cod. pen., sostituito dall'art. 17 della legge 26 aprile 1990 n. 86, non sono cumulativi, ma alternativi, nel senso che basta uno solo di loro per conferire natura pubblica alla funzione amministrativa ed attribuire al soggetto che l'esercita la qualifica di pubblico ufficiale. Ne consegue che riveste la qualità di pubblico ufficiale il dipendente bancario che, istruendo la pratica per l'erogazione di un finanziamento di attività agricola, svolge attività connessa con i crediti speciali, agevolati e in genere di scopo legale.
Sez. VI, sent. n. 6010 del 31-05-1991.
143. Il primario ospedaliero nello svolgere nell'ambito della struttura ospedaliera attività libero-professionale (cosiddetta "intra moenia") consentitagli dal D.P.R. 20 maggio 1987 n. 270, non riveste la qualifica di pubblico ufficiale né di incaricato di un pubblico servizio. Egli, invero, nell'esplicare la suddetta attività si limita a mansioni di natura tecnica senza concorrere in alcun modo a formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione; d'altro canto le prestazioni in questione non risultano in alcun modo regolate da norme pubbliche. (Affermando siffatto principio, la Cassazione ha escluso la configurabilità del reato di abuso di ufficio con riguardo a comportamento di un primario che, nell'esercizio della libera professione nell'ospedale, si era fatto pagare dal cliente anziché indirizzare lo stesso alla cassa dell'ente. In particolare la Corte Suprema ha rilevato che l'art. 87 del D.P.R. n. 270 del 1987 nello stabilire che il corrispettivo delle visite private "intra moenia" debba essere versato a tale cassa non implica disciplina pubblicistica trattandosi di semplice modalità di pagamento rivolta a far pervenire direttamente all'ente la percentuale dovutagli per l'uso consentito al medico delle attrezzature ospedaliere).
Sez. VI, sent. n. 1128 del 06-02-1997.
Il testimone è pubblico ufficiale e conserva tale qualità finché il processo non si esaurisce per effetto del passaggio in giudicato della sentenza e, d'altro canto, l'eventuale perdita di tale qualità non osta alla configurabilità come delitti contro la Pubblica Amministrazione dei reati che siano compiuti in suo danno a causa della funzione pubblica esercitata, così come stabilisce l'art. 360 cod. pen.
Sez. VI, sent. n. 8245 del 30-08-1993.
Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.
Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.
Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:
1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell’opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;
2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica Amministrazione.
Quando la legge considera la qualità di pubblico ufficiale, o di incaricato di un pubblico servizio, o di esercente un servizio di pubblica necessità, come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato, la cessazione di tale qualità, nel momento in cui il reato è commesso, non esclude la esistenza di questo né la circostanza aggravante, se il fatto si riferisce all’ufficio o al servizio esercitato.
Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all’Autorità giudiziaria, o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni (331 c.p.p.; 221 disp. coord. c.p.p.), è punito con la multa da lire sessantamila (€ 30,99) a un milione (€ 516,46) (c.p.363, 384).
La pena è della reclusione fino a un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria (57 c.p.p.), che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto (347 c.p.p.).
Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa (120-126).
L’incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all’Autorità indicata nell’articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell’esercizio o a causa del servizio (331 c.p.p., 221 disp. di att. c.p.p.), è punito con la multa fino a lire duecentomila (€ 103,29) (c.p. 363, 384).
Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa (c.p.120-126) né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio - riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l’esecuzione del programma definito da un servizio pubblico.
Nei casi preveduti dai due articoli precedenti se la omessa o ritardata denuncia riguarda un delitto contro la personalità dello Stato (c.p.241-309), la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni, ed è da uno a cinque anni se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria (c.p.p. 57, c.p. 384).
Il cittadino, che, avendo avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato (c.p.241-309), per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l’ergastolo, non ne fa immediatamente denuncia all’Autorità indicata nell’art. 361, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila (€ 103,29) a due milioni (€ 1032,91) (c.p.384).
Chiunque avendo nell’esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d’ufficio, omette o ritarda di riferirne all’Autorità indicata nell’articolo 361, è punito con la multa fino a lire un milione (€ 516,46) (334 c.p.p.).
Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale (c.p.384).
Chiunque, nominato dall’Autorità giudiziaria perito, interprete (143 c.p.p.; 122 c.p.c.), ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti l’esenzione dall’obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire sessantamila (€ 30,99) a un milione (€ 516,46) (c.p.384).
Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi all’Autorità giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalità ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime.
Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimonio dinanzi all’Autorità giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria (133, 377 c.p.p.).
Se il colpevole è un perito o un interprete, la condanna importa la interdizione dalla professione o dall’arte (c.p.30).
Chiunque, con denuncia, querela , richiesta o istanza (341 c.p.p.), anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, afferma falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula le tracce di un reato, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo, è punito con la reclusione da uno a tre anni (c.p.370).
Chiunque, con denunzia (c.p.p.331, 333), querela (c.p.p.336) richiesta (c.p.p.342) o istanza (c.p.p.341), anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’Autorità giudiziaria o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni (c.p.370).
La pena è aumentata (c.p.64) se s’incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un’altra pena più grave.
La reclusione è da quattro a dodici anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni, è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all’ergastolo
Chiunque, mediante dichiarazione ad alcuna delle Autorità indicate nell’articolo precedente, anche se fatta con scritto anonimo o sotto falso nome, ovvero mediante confessione innanzi all’Autorità giudiziaria, incolpa se stesso di un reato che egli sa non avvenuto, o di un reato commesso da altri, è punito con la reclusione da uno a tre anni (c.p.370, 384).
Le pene stabilite negli articoli precedenti sono diminuite (c.p.65) se la simulazione o la calunnia concerne un fatto preveduto dalla legge come contravvenzione (c.p.39).
Chiunque, come parte in giudizio civile, giura il falso è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Nel caso di giuramento deferito d’ufficio, il colpevole non è punibile, se ritratta il falso prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.
La condanna importa l’interdizione dai pubblici uffici (c.p.28).
Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero di fornire informazioni ai fini delle indagini (362 c.p.p.), rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, è punito con la reclusione fino a quattro anni (c.p.375, 384).
Ferma l’immediata procedibilità nel caso di rifiuto di informazioni, il procedimento penale, negli altri casi, resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere.
Chiunque, deponendo come testimone innanzi all’Autorità giudiziaria (c.p.194-207), afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni (c.p.375, 384).
Il perito (221 c.p.p.) o l’interprete (143 c.p.p.), che, nominato dall’Autorità giudiziaria, dà parere o interpretazioni mendaci, o afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene stabilite nell’articolo precedente (c.p.375, 384).
La condanna importa, oltre l’interdizione dai pubblici uffici (c.p.28), l’interdizione dalla professione o dall’arte (c.p.30).
Chiunque, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d’ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito nella esecuzione di una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone, è punito, qualora il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione da sei mesi a tre anni (c.p.375, 384).
La stessa disposizione si applica se il fatto è commesso nel corso di un procedimento penale, o anteriormente ad esso, ma in tal caso la punibilità è esclusa, se si tratta di reato per cui non si può procedere che in seguito a querela (120), richiesta o istanza, e questa non è stata presentata (c.p.375, 384).
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque dichiara o attesta falsamente in certificati o atti destinati a essere prodotti all’autorità giudiziaria condizioni, qualità personali, trattamenti terapeutici, rapporti di lavoro in essere o da instaurare, relativi all’imputato, al condannato o alla persona sottoposta a procedimento di prevenzione.
Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di un pubblico servizio o da un esercente la professione sanitaria (c.p.481).
Nei casi previsti dagli artt. 371-bis, 372, 373 e 374, la pena è della reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni, è della reclusione da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni, ed è della reclusione da sei a venti anni se dal fatto deriva una condanna all’ergastolo.
Nei casi previsti dagli artt. 371-bis, 372 e 373, il colpevole non è punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento (524 c.p.p.).
Qualora la falsità sia intervenuta in una causa civile il colpevole non è punibile se ritratta il falso e manifesta il vero prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva (279 c.p.c.), anche se non irrevocabile (c.p.324 c.p.c.).[65]
Chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all’autorità giudiziaria ovvero a svolgere attività di perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli artt. 371-bis, 372 e 373 soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi, ridotte dalla metà ai due terzi.
La stessa disposizione si applica qualora l’offerta o la promessa sia accettata, ma la falsità non sia commessa.
La condanna importa l’interdizione dai pubblici uffici (c.p.28, 29).
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all’autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.
Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l’ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo (c.p.110), aiuta taluno a eludere le investigazioni dell’Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.
Quando il delitto commesso è quello previsto dall’art. 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.
Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a lire un milione (€ 516,46).
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile (c.p.85-98) o risulta che non ha commesso il delitto (c.p.384).
Chiunque fuori dei casi di concorso nel reato (c.p.110) e dei casi previsti dagli artt. 648, 648-bis e 648-ter, aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni se si tratta di delitto, e con la multa da lire centomila (€ 51,65) a due milioni (€ 1032,91) se si tratta di contravvenzione.
Si applicano le disposizioni del primo e dell’ultimo capoverso dell’articolo precedente.
Il patrocinatore (c.p.96-108) o il consulente tecnico, che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all’Autorità giudiziaria, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a lire un milione (€ 516,46).
La pena è aumentata (c.p.64):
1) se il colpevole ha commesso il fatto colludendo con la parte avversaria;
2) se il fatto è stato commesso a danno di un imputato.
Si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa non inferiore a lire due milioni (€ 1032,91), se il fatto è commesso a danno di persona imputata di un delitto per il quale la legge commina [la pena di morte o] l’ergastolo ovvero la reclusione superiore a cinque anni (c.p.383).
Il patrocinatore (c.p.96-108) o il consulente tecnico (c.p.225, 233), che in un procedimento dinanzi all’Autorità giudiziaria, presta contemporaneamente, anche per interposta persona, il suo patrocinio o la sua consulenza a favore di parti contrarie, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire duecentomila (€ 103,29) (c.p.383).
La pena è della reclusione fino a un anno e della multa da lire centomila (€ 51,65) a un milione (€ 516,46), se il patrocinatore o il consulente dopo aver difeso, assistito o rappresentato una parte, assume, senza il consenso di questa, nello stesso procedimento, il patrocinio o la consulenza della parte avversaria.
Il patrocinatore (c.p.96-108), che, millantando credito presso il giudice o il pubblico ministero che deve concludere, ovvero presso il testimone, il perito o l’interprete, riceve o fa dare o promettere dal suo cliente, a sé o ad un terzo, denaro o altra utilità, col pretesto di doversi procurare il favore del giudice o del pubblico ministero, o del testimone, perito o interprete, ovvero di doverli remunerare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa non inferiore a lire due milioni (€ 1032,91) (c.p.383).
La condanna per i delitti preveduti dagli artt. 380, 381, prima parte, e 382 importa l’interdizione dai pubblici uffici (c.p.28).
Nei casi previsti dagli artt. 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore.
Nei casi previsti dagli artt. 371-bis, 372 e 373, la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini (362 c.p.p.) o assunto come testimonio (c.p.p. 197, 201), perito, consulente tecnico o interprete (c.p.p. 144) ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere o avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia , consulenza o interpretazione [67].
I delitti di cui agli articoli 366, 367, 368, 369, 371-bis, 372 e 373, commessi in occasione di un collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria all'estero, si considerano commessi nel territorio dello Stato e sono puniti secondo la legge italiana.
Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno (c.p.214).
La pena è della reclusione da uno a tre anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone ovvero mediante effrazione, ed è da tre a cinque anni se la violenza o minaccia è commessa con armi (585 n.2) o da più persone riunite.
Le disposizioni precedenti si applicano anche all’imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento (c.p.p.284) se ne allontani, nonché ai condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale.
Quando l’evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena è diminuita (c.p.65).
Chiunque procura o agevola l’evasione di una persona legalmente arrestata o detenuta per un reato (c.p.390, 391) è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Si applica la reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso a favore di un condannato all’ergastolo.
La pena è aumentata (c.p.64) se il colpevole, per commettere il fatto, adopera alcuno dei mezzi indicati nel primo capoverso dell’articolo precedente.
La pena è diminuita (c.p.65):
1) se il colpevole è un prossimo congiunto (307 n. 4);
2) se il colpevole, nel termine di tre mesi dall’evasione, procura la cattura della persona evasa o la presentazione di lei all’Autorità.
La condanna importa in ogni caso l’interdizione dai pubblici uffici (c.p.28).
Chiunque preposto per ragione del suo ufficio alla custodia, anche temporanea, di una persona arrestata o detenuta per un reato, ne cagiona, per colpa, l’evasione, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire duecentomila (€ 103,29) a due milioni (€ 1032,91) (c.p.391).
Il colpevole non è punibile se nel termine di tre mesi dall’evasione procura la cattura della persona evasa o la presentazione di lei all’Autorità.
Chiunque, per sottrarsi all’adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna, o dei quali è in corso l’accertamento dinanzi l’Autorità giudiziaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire la sentenza, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire duecentomila (€ 103,29) a due milioni (€ 1032,91).
La stessa pena si applica a chi elude l’esecuzione di un provvedimento del giudice civile, che concerna l’affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito.
Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a lire seicentomila (€ 309,87).
Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da lire sessantamila (€ 30,99) a lire seicentomila (€ 309,87) se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da lire centomila (€ 51,65) a un milione (€ 516,46) se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa (c.p.334).
Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell’ufficio (c.p.328) è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a un milione. Il colpevole è punito a querela (c.p.120-126) della persona offesa.
Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la soppressione o la sottrazione, è punito, a querela della persona offesa (c.p.120-126), con la reclusione fino a sei mesi con la multa fino a lire seicentomila (€ 309,87).
Chiunque, per sottrarsi all’esecuzione di una multa o di una ammenda o di una sanzione amministrativa pecuniaria, compie sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito qualora non ottemperi nei termini all’ingiunzione di pagamento contenuta nel precetto, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Chiunque, avendo riportato una condanna da cui consegue una pena accessoria (c.p.19), trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tale pena, è punito con la reclusione da due a sei mesi.
La stessa pena si applica a chi trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti ad una pena accessoria provvisoriamente applicata.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato (c.p.110), aiuta taluno a sottrarsi all’esecuzione della pena è punito con la reclusione da tre mesi a cinque anni se si tratta di condannato per delitto, e con la multa da lire centomila (€ 51,65) a due milioni (€ 1032,91) se si tratta di condannato per contravvenzione.
Si applicano le disposizioni del terzo capoverso dell’art. 386.
Chiunque procura o agevola l’evasione di una persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva (215 n.2), ovvero nasconde l’evaso o comunque lo favorisce nel sottrarsi alle ricerche dell’Autorità, è punito con la reclusione fino a due anni. Si applicano le disposizioni del terzo capoverso dell’art. 386.
Se l’evasione avviene per colpa (c.p.43) di chi, per ragione del suo ufficio, ha la custodia, anche temporanea, della persona sottoposta a misura di sicurezza, il colpevole è punito con la multa fino a lire due milioni (€ 1032,91). Si applica la disposizione del capoverso dell’art. 387.
Chiunque al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito, a querela della persona offesa (c.p.120-126), con la multa fino a lire un milione (€ 516,46).
Agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione.
Si ha, altresì, violenza sulle cose allorché un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico.
Chiunque, al fine indicato nell’articolo precedente, e potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo usando violenza o minaccia alle persone, è punito, a querela dell’offeso (c.p.120-126), con la reclusione fino a un anno.
Se il fatto è commesso anche con violenza sulle cose (c.p.392 n.2), alla pena della reclusione è aggiunta la multa fino a lire quattrocentomila (€ 206,58).
La pena è aumentata (64) se la violenza o la minaccia alle persone è commessa con armi (585 n.2).
Abrogato
Chiunque sfida altri a duello, anche se la sfida non è accettata, è punito, se il duello non avviene, con la multa da lire 40.000 (€ 20,66) a 400.000 (€ 206,58) (c.p.398,401).
La stessa pena si applica a chi accetta la sfida, sempre che il duello non avvenga.
Abrogato
I portatori della sfida sono puniti con la multa da lire 40.000 (€ 20,66) a 400.000 (€ 206,58); ma la pena è diminuita (c.p.65) se il duello non avviene (c.p.398).
Abrogato
Chiunque fa uso delle armi in duello è punito, anche se non cagiona all’avversario una lesione personale, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 100.000 (€ 51,65) a 2 milioni (€ 1032,97) (c.p.398, 399).
Il duellante è punito:
1) con la reclusione fino a due anni, se dal fatto deriva all’avversario una lesione personale, grave o gravissima (583);
2) con la reclusione da uno a cinque anni, se dal fatto deriva la morte.
Ai padrini o secondi e alle persone, che hanno agevolato il duello, si applica la multa da lire 100.000 (€ 51,65) a 2 milioni (€ 1032,97).
Se padrini o secondi sono gli stessi portatori della sfida, non si applicano loro le disposizioni dell’articolo precedente.
Abrogato
In luogo delle disposizioni dell’articolo precedente, si applicano quelle contenute nel Capo primo del Titolo dodicesimo (c.p.575-593):
1) se le condizioni del combattimento non sono state precedentemente stabilite da padrini o secondi, ovvero se il combattimento non avviene alla loro presenza;
2) se le armi adoperate nel combattimento non sono uguali, e non sono spade sciabole o pistole egualmente cariche, ovvero se sono armi di precisione o a più colpi;
3) se nella scelta delle armi o nel combattimento è commessa frode o violazione delle condizioni stabilite;
4) se è stato espressamente convenuto, ovvero se risulta dalla specie del duello, o dalla distanza fra i combattenti, o dalle altre condizioni stabilite, che uno dei duellanti doveva rimanere ucciso.
La frode o la violazione delle condizioni stabilite, quanto alla scelta delle armi o al combattimento, è a carico non solo di chi ne è l’autore ma anche di quello fra i duellanti, padrini o secondi, che ne ha avuto conoscenza prima o durante il combattimento.
Abrogato
Se il colpevole di uno dei delitti preveduti dall’art. 394, dalla prima parte e dal primo capoverso dell’art. 396, è stato la causa ingiusta e determinante del fatto, la pena è per lui raddoppiata.
Non sono punibili:
1) i portatori della sfida, i padrini o secondi e coloro che hanno agevolato il duello, se impediscono l’uso delle armi, ovvero se procurano la cessazione del combattimento, prima che dal medesimo sia derivata alcuna lesione;
2) i padrini o secondi che, prima del duello, hanno fatto quanto dipendeva da loro per conciliare le parti o se per opera loro il combattimento ha avuto un esito meno grave di quello che altrimenti poteva avere
3) il sanitario che presta la propria assistenza ai duellanti.
Abrogato
Quando taluno dei duellanti non ha avuto parte nel fatto che cagionò il duello, e si batte in vece di chi vi ha direttamente interesse, le pene stabilite nella prima parte e nel primo capoverso dell’art. 396 sono aumentate (c.p.64).
Tale aumento di pena non si applica se il duellante è un prossimo congiunto (307-4), ovvero se, essendo uno dei padrini o secondi, si è battuto in vece del suo primo assente.
Abrogato
Chiunque pubblicamente (c.p.266 n.4) offende una persona o la fa segno a pubblico disprezzo, perché essa o non ha sfidato o non ha accettato la sfida, o non si è battuta in duello, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 100.000 (€ 51,65) a 1 milione (€ 516,46) .
La stessa pena si applica a chi, facendo mostra del suo disprezzo, incita altri al duello.
Abrogato
Quando chi provoca o sfida a duello, o minaccia di provocare o di sfidare, agisce con l’intento di carpire denaro o altra utilità, si applicano le disposizioni dell’art. 629.
Si applicano altresì le disposizioni del Capo primo del Titolo dodicesimo (c.p.575-593), nel caso in cui il duello sia avvenuto.
Chiunque pubblicamente (c.p.266 n.4) vilipende la religione dello Stato è punito con la reclusione fino a un anno (7 Cost.).
Chiunque pubblicamente (266-4) offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la reclusione fino a due anni.
Si applica la reclusione da uno a tre anni a chi offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di un ministro del culto cattolico (c.p.406).
Chiunque, in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all’esercizio del culto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
La stessa pena si applica a chi commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto cattolico (c.p.406).
Chiunque impedisce o turba l’esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto cattolico, le quali si compiano con l’assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico (c.p.409), è punito con la reclusione fino a due anni.
Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione da uno a tre anni (406).
Chiunque commette uno dei fatti preveduti dagli artt. 403, 404 e 405 contro un culto ammesso nello Stato è punito ai termini dei predetti articoli, ma la pena è diminuita (c.p.65).
Chiunque viola una tomba, un sepolcro o un’urna è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Chiunque in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, commette vilipendio di tombe, sepolcri o urne, o di cose destinate al culto dei defunti, ovvero a difesa o ad ornamento dei cimiteri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’art. 405, impedisce o turba un funerale o un servizio funebre è punito con la reclusione fino a un anno.
Chiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere o sulle sue ceneri è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Se il colpevole deturpa o mutila il cadavere, o commette, comunque, su questo atti di brutalità o di oscenità, è punito con la reclusione da tre a sei anni (c.p.413).
Chiunque distrugge, sopprime o sottrae un cadavere, o una parte di esso , ovvero ne sottrae o disperde le ceneri, è punito con la reclusione da due a sette anni.
La pena è aumentata (c.p.64) se il fatto è commesso in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, di deposito o di custodia.
Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall'ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà del defunto.
La dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da lire cinque milioni (€ 2582,28) a lire venticinque milioni (€ 12911,42).
Chiunque occulta un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne nasconde le ceneri, è punito con la reclusione fino a tre anni.
Chiunque disseziona o altrimenti adopera un cadavere, o una parte di esso, a scopi scientifici o didattici, in casi non consentiti dalla legge, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire un milione (€ 516,46).
La pena è aumentata (64) se il fatto è commesso su un cadavere, o su una parte di esso, che il colpevole sappia essere stato da altri mutilato, occultato o sottratto.
Chiunque pubblicamente (c.p.266 n.4) istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell’istigazione:
1) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti;
2) con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa fino a lire quattrocentomila (€ 206,58), se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.
Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel n. 1).
Alla pena stabilita nel numero 1 soggiace anche chi pubblicamente (266-4) fa l’apologia di uno o più delitti (c.p.266, 272, 303).
Chiunque pubblicamente istiga alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico, ovvero all’odio fra le classi sociali, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni (c.p.32-quater, 417).
Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.
La pena è aumentata (c.p.64) se il numero degli associati è di dieci o più.
Se l'associazione è diretta a
commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da
cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove
anni nei casi previsti dal secondo comma. [78]
Chiunque fa parte di un associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni (c.p.32-quater, 417).
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni.
L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
Se l’associazione è armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma.
L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell’associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.
La pena stabilita dal primo comma dell’art. 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo art. 416-bis in cambio della erogazione di denaro.
Nel caso di condanna per i delitti preveduti dai due articoli precedenti è sempre ordinata una misura di sicurezza (c.p.215).
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato (c.p.110) o di favoreggiamento (c.p.378), dà rifugio o fornisce il vitto a taluna delle persone che partecipano all’associazione è punito con la reclusione fino a due anni.
La pena è aumentata (64) se il rifugio o il vitto sono prestati continuamente.
Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto (c.p.307 n.4).
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’art. 285 commette fatti di devastazione o di saccheggio è punito con la reclusione da otto a quindici anni.
La pena è aumentata (c.p.64) se il fatto è commesso su armi (c.p.585), munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito.
Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilità, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena di cui al primo comma si applica anche a chi commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici di pubblica utilità ovvero dati, informazioni o programmi in essi contenuti o ad essi pertinenti.
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento dell’impianto o del sistema, dei dati, delle informazioni o dei programmi ovvero l’interruzione anche parziale del funzionamento dell’impianto o del sistema, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
Chiunque minaccia di commettere delitti contro la pubblica incolumità, ovvero fatti di devastazione o di saccheggio, in modo da incutere pubblico timore, è punito con la reclusione fino a un anno (285, 419, 422 e seguenti).
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’art. 285, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità è punito, se dal fatto deriva la morte di più persone, con l’ergastolo.
Se è cagionata la morte di una sola persona, si applica l’ergastolo. In ogni altro caso si applica la reclusione non inferiore a quindici anni.
Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni (c.p.449).
La disposizione precedente si applica anche nel caso d’incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica (c.p.425).
Chiunque cagiona un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, e' punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
Se l'incendio di cui al primo comma e' cagionato per colpa, la pena e' della reclusione da uno a cinque anni.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della meta', se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423-bis, al solo scopo di danneggiare (c.p.635) la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio con la reclusione da sei mesi a due anni.
Se segue l’incendio, si applicano le disposizioni dell’articolo 423, ma la pena è ridotta da un terzo alla metà (425, 449).
Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall'articolo 423-bis.
Nei casi preveduti dagli articoli 423 e 424, la pena è aumentata (c.p.64) se il fatto è commesso:
1) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico, su monumenti (c.p.733), cimiteri e loro dipendenze;
2) su edifici abitati o destinati a uso di abitazione, su impianti industriali o cantieri, o su miniere, cave, sorgenti, o su acquedotti o altri manufatti destinati a raccogliere e condurre le acque;
3) su navi o altri edifici natanti, o su aeromobili;
4) su scali ferroviari o marittimi, o aeroscali, magazzini generali o altri depositi di merce o derrate, o su ammassi o depositi di materie esplodenti, infiammabili o combustibili;
5) Abrogato (su boschi, selve o foreste).
Chiunque cagiona un’inondazione o una frana, ovvero la caduta di una valanga, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni (c.p.449, 450).
Chiunque rompe, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili chiuse, sbarramenti, argini, dighe o altre opere destinate alla difesa contro acque, valanghe o frane, ovvero alla raccolta o alla condotta delle acque, al solo scopo di danneggiamento, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di un’inondazione o di una frana, ovvero della caduta di una valanga, con la reclusione da uno a cinque anni.
Se il disastro si verifica, la pena è della reclusione da tre a dieci anni (c.p. 449, 450).
Chiunque cagiona il naufragio o la sommersione di una nave o di un altro edificio natante ovvero la caduta di un aeromobile , di altrui proprietà, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.
La pena è della reclusione da cinque a quindici anni se il fatto è commesso distruggendo, rimuovendo o facendo mancare le lanterne o altri segnali, ovvero adoperando falsi segnali o altri mezzi fraudolenti.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche a chi cagiona il naufragio o la sommersione di una nave o dl un altro edificio natante, ovvero la caduta di un aeromobile, di sua proprietà, se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica (c.p.253, 432, 449, 450).
Chiunque, al solo scopo di danneggiare una nave (136 cod. nav.) , un edificio natante o un aeromobile, ovvero un apparecchio prescritto per la sicurezza della navigazione, lo deteriora, ovvero lo rende in tutto o in parte inservibile, è punito, se dal fatto deriva pericolo di naufragio, di sommersione o di disastro aviatorio, con la reclusione da uno a cinque anni.
Se dal fatto deriva il naufragio, la sommersione o il disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni (c.p.432, 449, 450).
Chiunque cagiona un disastro ferroviario è punito con la reclusione da cinque a quindici anni (c.p.432, 449, 450).
Chiunque, al solo scopo di danneggiare una strada ferrata ovvero macchine, veicoli, strumenti, apparecchi o altri oggetti che servono all’esercizio di essa, li distrugge in tutto o in parte, li deteriora o li rende altrimenti in tutto o in parte inservibili, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di un disastro ferroviario, con la reclusione da due a sei anni.
Se dal fatto deriva il disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni (c.p.449, 450).
Per strade ferrate la legge penale intende, oltre le strade ferrate ordinarie, ogni altra strada con rotaie metalliche, sulla quale circolino veicoli mossi dal vapore, dall’elettricità o da un altro mezzo di trazione meccanica (430, 432).
Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, pone in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Si applica la reclusione da tre mesi a due anni a chi lancia corpi contundenti o proiettili contro veicoli in movimento, destinati a pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria.
Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni (c.p.449, 450).
Chiunque attenta alla sicurezza delle officine, delle opere, degli apparecchi o di altri mezzi destinati alla produzione o alla trasmissione di energia elettrica o di gas, per la illuminazione o per le industrie, è punito, qualora dal fatto derivi pericolo alla pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni.
La stessa pena si applica a chi attenta alla sicurezza delle pubbliche comunicazioni telegrafiche o telefoniche, qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità.
Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni (c.p.449).
Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni.
La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene (c.p.449, 676).
Chiunque, al fine di attentare alla pubblica incolumità, fabbrica, acquista o detiene dinamite o altre materie esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili ovvero sostanze che servono alla composizione o alla fabbricazione di esse, è punito con la reclusione da uno a cinque anni (c.p.678).
Chiunque, in occasione di un incendio, di una inondazione, di una sommersione, di un naufragio, o di un altro disastro o pubblico infortunio, sottrae, occulta o rende inservibili materiali, apparecchi o altri mezzi destinati all’estinzione dell’incendio o all’opera di difesa, di salvataggio o di soccorso, ovvero in qualsiasi modo impedisce, od ostacola, che l’incendio sia estinto, o che sia prestata opera di difesa o di assistenza, è punito con la reclusione da due a sette anni (451).
Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni (c.p.32-quater, 451).
Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni (c.p.449).
Chiunque cagiona un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l’ergastolo.(c.p.448, 452).
Chiunque avvelena acque o sostanze destinate all’alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.
Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica l’ergastolo (c.p.442, 446, 448, 452).
Chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all’alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio (c.p.446, 448, 452).
La pena è aumentata (c.p.64) se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali.
Chiunque adultera o contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, cose destinate al commercio, diverse da quelle indicate nell’articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni o con la multa non inferiore a lire seicentomila (€ 309,87) (c.p.446, 448, 452).
Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli (446, 448, 452, 516).
Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire duecentomila (€ 103,29) (c.p.448, 452).
Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all’alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire centomila (€ 51,65) (c.p.448, 452, 516).
La pena è diminuita (c.p.65) se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve.
Chiunque, esercitando, anche abusivamente, il commercio di sostanze medicinali, le somministra in specie, qualità o quantità non corrispondente alle ordinazioni mediche, o diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire duecentomila (€ 103,29) a due milioni (€ 1032,91) (c.p.448, 452, 515).
In caso di condanna per taluno dei delitti preveduti negli artt. 439, 440, 441 e 442, se dal fatto è derivata la morte o la lesione grave o gravissima (c.p.538) di una persona, la confisca delle cose indicate nel primo comma dell’art. 240 è obbligatoria.
Abrogato
Chiunque, senza essere concorso nel delitto preveduto dall’articolo precedente, adibisce o lascia che sia adibito un locale, pubblico o privato, a convegno di persone che vi accedano per darsi all’uso di sostanze stupefacenti, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire ventimila (€ 10,33) a quattrocentomila (€ 206,58).
Si applica la reclusione fino a sei mesi con la multa da lire quarantamila (€ 20,66) a duecentomila (€ 103,29) a chi accede nei detti locali per darsi all’uso di sostanze stupefacenti.
La condanna per taluno dei delitti preveduti da questo Capo importa la pubblicazione della sentenza (c.p.36).
La condanna per taluno dei delitti preveduti dagli artt. 439, 440, 441 e 442 importa l’interdizione da cinque a dieci anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere (30) nonché l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (c.p.32-bis) per lo stesso periodo. La condanna comporta altresì la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani a diffusione nazionale.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis, cagiona per colpa (c.p.43) un incendio , o un altro disastro preveduto dal Capo primo di questo Titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
La pena è raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone (136, 743, 1125 cod. nav.).
Chiunque, con la propria azione od omissione colposa, fa sorgere o persistere il pericolo di un disastro ferroviario, di un’inondazione, di un naufragio, o della sommersione di una nave o di un altro edificio natante, è punito con la reclusione fino a due anni (136, 1123 cod. nav.).
La reclusione non è inferiore a un anno se il colpevole ha trasgredito ad una particolare ingiunzione dell’Autorità diretta alla rimozione del pericolo.
Chiunque, per colpa (43), omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila (€ 103,29) a un milione (€ 516,46).
Chiunque commette, per colpa (c.p.43), alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 438 e 439 è punito:
1) con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l’ergastolo;
2) con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l’art. 439 stabilisce la pena della reclusione.
Quando sia commesso per colpa alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 440, 441, 442, 443, 444 e 445 si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto.
E’ punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire un milione (€ 516,46) a sei milioni (€ 3098,74):
1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l’apparenza di un valore superiore;
3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, ma di concerto con chi l’ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato (c.p.42) o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate (c.p.456, 458, 459, 463).
Chiunque altera monete della qualità indicata nell’articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei nn. 3) e 4) del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duecentomila (€ 103,29) a un milione (€ 516,46) (c.p.458, 463).
Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà (c.p.456, 458, 459, 463).
Le pene stabilite negli artt. 453 e 455 sono aumentate (c.p.64) se dai fatti ivi preveduti deriva una diminuzione nel prezzo della valuta o dei titoli di Stato, o ne è compromesso il credito nei mercati interni o esteri.
Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire due milioni (€ 1032,91) (c.p.458, 459, 463).
Agli effetti della legge penale, sono parificate alle monete le carte di pubblico credito.
Per carte di pubblico credito si intendono oltre quelle che hanno corso legale come moneta, le carte e cedole al portatore emesse dai Governi, e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati.
Le disposizioni degli artt. 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato o all’acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.
Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali (c.p.463).
Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito (c.p.458 n.2) o dei valori di bollo (c.p.459 n.2), ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire seicentomila (€ 309,87) a due milioni (€ 1032,91) (c.p.463).
Chiunque fabbrica, acquista detiene o aliena filigrane o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete (c.p.458), di valori di bollo (c.p.459 n.2) o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duecentomila (€ 103,29) a un milione (€ 516,46) (c.p.463).
Chiunque contraffà o altera biglietti di strade ferrate (431 n.3) o di altre pubbliche imprese di trasporto, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, acquista o detiene al fine di metterli in circolazione, o mette in circolazione tali biglietti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire ventimila (€ 10,33) a quattrocentomila (€ 206,58) (c.p.463, 465, 466).
Non è punibile chi, avendo commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli precedenti, riesce, prima che l’Autorità ne abbia notizia, a impedire la contraffazione, l’alterazione, la fabbricazione o la circolazione delle cose indicate negli articoli stessi.
Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, fa uso di valori di bollo (c.p.459 n.2) contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire un milione (€ 516,46).
Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell’art. 457, ridotta di un terzo.
Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, fa uso di biglietti di strade ferrate (431 n.3) o di altre pubbliche imprese di trasporto, contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire ventimila (€ 10,33) a quattrocentomila (€ 206,58).
Se i biglietti sono stati ricevuti in buona fede, si applica soltanto la multa fino a lire sessantamila (€ 30,99).
Chiunque cancella o fa in qualsiasi modo scomparire, da valori di bollo (459 n.2) o da biglietti di strade ferrate (c.p.431 n.3) o di altre pubbliche imprese di trasporto, i segni appostivi per indicare l’uso già fattone, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire ventimila (€ 10,33) a quattrocentomila (€ 206,58).
Alla stessa pena soggiace chi, senza essere concorso nell’alterazione, fa uso dei valori di bollo o dei biglietti alterati. Si applica la sola multa fino a lire sessantamila (€ 30,99), se le cose sono state ricevute in buona fede.
Chiunque contraffà il Sigillo dello Stato, destinato a essere apposto sugli atti del Governo, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso di tale Sigillo da altri contraffatto, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da lire duecentomila (€ 103,29) a quattro milioni (€ 2065,83) (c.p. 469, 470).
Chiunque contraffà il Sigillo di un ente pubblico o di un pubblico ufficio, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso di tale Sigillo contraffatto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duecentomila (€ 103,29) a due milioni (€ 1032,91) (c.p.469, 470).
La stessa pena si applica a chi contraffà altri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione, fa uso di tali strumenti.
Chiunque, con mezzi diversi dagli strumenti indicati negli articoli precedenti contraffà le impronte di una pubblica autenticazione o certificazione, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso della cosa che reca l’impronta contraffatta, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati preveduti dagli articoli precedenti, pone in vendita o acquista cose sulle quali siano le impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione, soggiace alle pene rispettivamente stabilite per i detti reati.
Chiunque, essendosi procurati i veri Sigilli o i veri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, ne fa uso a danno altrui, o a profitto di sé o di altri, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire seicentomila (€ 309,87).
Chiunque fa uso, a danno altrui, di misure o di pesi con l’impronta legale contraffatta o alterata, o comunque alterati, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire un milione (€ 516,46).
La stessa pena si applica a chi nell’esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure o pesi con l’impronta legale contraffatta o alterata, ovvero comunque alterati.
Agli effetti della legge penale, nella denominazione di misure o di pesi è compreso qualsiasi strumento per misurare o pesare (c.p. 692).
Chiunque contraffà o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell’ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattro milioni (€ 2065,83).
Alla stessa pena soggiace chi contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.
Le disposizioni precedenti si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale (c.p.474, 475, 514, 517).
Chiunque, fuori dei casi di concorso nei delitti preveduti dall’articolo precedente, introduce nel territorio dello Stato (42) per farne commercio, detiene per vendere, o pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire quattro milioni (€ 2065,83) (c.p.475, 514, 517).
Si applica la disposizione dell’ultimo capoverso dell’articolo precedente.
La condanna per alcuno dei delitti preveduti dai due articoli precedenti importa la pubblicazione della sentenza (36).
Il pubblico ufficiale (c.p.357), che, nell’esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni (c.p.482, 490, 492, 493).
Il pubblico ufficiale (c.p.357) che, nell’esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (c.p.482, 492, 493).
Il pubblico ufficiale (c.p.357), che nell’esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato (c.p.492) diversa dall’originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a otto anni.
Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni (c.p.482, 493).
Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell’art. 476 (c.p.493).
Il pubblico ufficiale che, nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Chiunque, nell’esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità (c.p.359), attesta falsamente, in un certificato fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire centomila (€ 51,65) a un milione (€ 516,46)(374-bis).
Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.
Se alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale (c.p.357) fuori dell’esercizio delle sue funzioni si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo (c.p.490, 491).
Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico (2699 c.c.), fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.
Se si tratta di false attestazioni